L’esdebitazione libera il fallito anche dai debiti tributari
31 Ottobre 2014
Le obbligazioni tributarie non sono escluse dall'esdebitazione, per cui il fallito che abbia beneficiato della liberazione dai debiti residui, con il decreto di cui all'art. 142 l. fall., non è più tenuto al pagamento delle somme dovute nei confronti dell'Erario. È questo il principio espresso dall'ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 23129 del 30 ottobre. Il caso. Al socio responsabile di una società dichiarata fallita, e fallito in proprio, veniva intimato dall'Agenzia delle Entrate il pagamento di somme dovute a titolo di IVA e IRAP. La CTR riteneva però illegittima la cartella di pagamento, in quanto il soggetto aveva ottenuto un decreto di esdebitazione dal Tribunale. L'Agenzia delle Entrate proponeva, infine, ricorso per cassazione. Esdebitazione e debiti tributari. Nell'ordinanza interlocutoria è stata depositata una relazione in cui si afferma che i crediti tributari non sono espressamente esclusi dall'esdebitazione. L'art. 142 l. fall. prevede, infatti, che a determinate condizioni il fallito persona fisica venga liberato dai debiti residui, nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, con esclusione di alcune tipologie di debiti, tra cui le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa. I debiti tributari non possono essere ricondotti, ope legis, in questa categoria (degli “estranei”), atteso che sussistono indubbiamente oneri tributari che derivano da rapporti non estranei all'esercizio dell'impresa, quali, tra l'altro, l'IVA e l'IRAP. Trattazione della controversia in pubblica udienza. L'esdebitazione, quindi, libera il fallito anche dai debiti tributari: è questa la conclusione della Cassazione che, però, vista l'importanza della questione dedotta, ha ritenuto opportuna la trattazione della controversia in pubblica udienza.
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