Basta la cartella di pagamento non notificata per l’ammissione al passivo del credito tributario

La Redazione
21 Novembre 2014

Ai fini dell'amissione al passivo fallimentare di crediti tributari, è sufficiente l'estratto di ruolo, senza necessità di previa notifica, ai sensi degli artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 24 l. fall. E' il principio ribadito dalla Cassazione, con ordinanza n. 24736, depositata il 20 novembre.

Ai fini dell'amissione al passivo fallimentare di crediti tributari, è sufficiente l'estratto di ruolo, senza necessità di previa notifica, ai sensi degli artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 24 l. fall. E' il principio ribadito dalla Cassazione, con ordinanza n. 24736, depositata il 20 novembre.

Il caso. L'Agenzia delle Entrate si opponeva allo stato passivo di un fallimento, vantando un credito tributario sulla base di una cartella di pagamento. Il Tribunale rigettava l'opposizione, respingendo la pretesa tributaria in quando non v'era prova che la cartella fosse stata notificata. L'Agente di riscossione proponeva, quindi, ricorso per cassazione.
Crediti tributari ed estratto di ruolo. La Cassazione conferma l'orientamento ormai consolidato, in base al quale non è necessaria la previa notifica del ruolo ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di crediti tributari fondati su di esso: è sufficiente, dunque, la cartella di pagamento, ai sensi degli artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/73, come modificati dall'intervento legislativo del 1999 (d. lgs. n. 46/99).
In questo senso si erano già espresse: Cass. 6646/13, Cass. 6520/13, Cass. 12019/11.
In caso di contestazioni da parte del curatore, l'ammissione va disposta con riserva, da sciogliersi poi ai sensi dell'art. 88, comma 2, d.P.R. n. 602/74, una volta definita la sorte dell'impugnazione esperibile innanzi al giudice tributario.
Notifica della cartella e certezza della pretesa tributaria. La S.C. precisa che la notifica della cartella assume rilevanza al fine di rendere certa la data di decorrenza dei termini d'impugnazione, dunque per consolidare la pretesa tributaria; ma ciò non impedisce una ammissione, sia pure con riserva, del credito al passivo fallimentare anche senza notificazione. La notifica dovrà essere compiuta successivamente dall'agente di riscossione per far decorrere i termini per l'impugnazione.

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