L’imprenditore vittima di estorsione può essere dichiarato insolvente

La Redazione
13 Ottobre 2014

Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza con cui è stato accertato lo stato di insolvenza in ragione di debiti verso fornitori ed Equitalia per una somma di circa 30 milioni di euro.

Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza con cui è stato accertato lo stato di insolvenza in ragione di debiti verso fornitori ed Equitalia per una somma di circa 30 milioni di euro.

I giudici di legittimità ritengono di non poter accogliere quanto lamentato.
L'art. 20 della legge n. 44/1999 introduce la sospensione dei termini relativamente ad alcuni adempimenti tra cui quelli amministrativi e fiscali, il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, per le vittime di richieste estorsive o di usura.

La norma citata, si chiarisce nell'ordinanza, ha ad oggetto la scadenza dei soli crediti derivati dal reato denunciato. La situazione generale dell'imprenditore non ha alcuna rilevanza ai fini della sospensione pertanto non possono rientrarvi inadempimenti o debiti scaturenti da situazioni ulteriori rispetto a quelle indicate dall'art. 20.

Quanto detto comporta che il fatto che il soggetto sia stato vittima di richieste estorsive o di usura non pregiudica in alcun modo la doverosità del riscontro dell'insolvenza ai sensi dell'art. 5 l. fall.

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