Anche i creditori non dissenzienti sono legittimati all'opposizione all’omologa
06 Ottobre 2014
In tema di legittimazione all'opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato” di cui all'art. 180, comma 2, l. fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere anche i creditori non dissenzienti. È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 20040, depositata lo scorso 24 settembre, a chiusura di una vicenda processuale nella quale il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'opposizione all'omologa di un concordato preventivo di società in liquidazione, proposta da una creditrice, e la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo. |