Prededucibile il credito del professionista per il fallimento in proprio del debitore
16 Settembre 2014
Deve essere pagato in prededuzione, ex art. 111 l. fall., anche il credito professionale inerente all'attività prestata a favore del debitore per l'accesso alla procedura di fallimento in proprio. È il principio affermato dalla Cassazione, nell'ordinanza n. 18922, depositata il 9 settembre. La vicenda. Un commercialista presentava domanda di insinuazione al passivo, per un credito vantato in virtù della sua attività professionale prestata in favore della società fallita e finalizzata all'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria e alla presentazione dell'istanza di fallimento in proprio. Il Giudice delegato ammetteva il credito, ma non in prededuzione, come richiesto dal professionista, il quale, quindi, proponeva opposizione al decreto ai sensi dell'art. 98 l. fall. Il Tribunale rigettava l'opposizione, negando il diritto alla prededucibilità del credito in adesione alla tesi maggioritaria secondo la quale il dettato dell'art. 111, comma 2, si riferisce soltanto ai crediti sorti sotto il controllo degli organi della procedura |