In GU il Decreto Giustizia. Procedure concorsuali più veloci
La Redazione
18 Settembre 2014
Il D.l. 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014.
Il D.l. 12 settembre 2014, n. 132, Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014.
Disposizioni per l'accelerazione delle procedure concorsuali. Nel capo V intitolato “Disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali” all'art. 20 viene modificato l'art. 16- bis del D.l. 179/2012, conv. con modif., L. 221/2012 (Decreto Sviluppo bis). Insieme al decreto di chiusura di cui all'art. 119 comma 1 l. fall. il curatore deve depositare un rapporto riepilogativo finale redatto ai sensi dell'art. 33, quinto comma, l. fall. Allo stesso modo deve operare il liquidatore alla chiusura del concordato preventivo con cessione dei beni. Nell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis l. fall.) il commissario giudiziale ogni sei mesi, successivamente alla presentazione della relazione exart. 172 l. fall., e a conclusione del concordato redige una relazione ex art. 33, comma 5, l. fall, che deve essere trasmessa ai creditori a mezzo pec, come disposto dall'art. 171 secondo comma l. fall. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali vengono depositati con modalità telematiche e saranno estratti ed elaborati a cura del Ministero della Giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche. Allo stesso modo devono essere inviate al Ministero dello sviluppo economico, da parte del commissario straordinario all'interno della procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal D.lgs. 270/99, le relazioni riepilogative semestrali sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione e il bilancio finale della procedura con il conto economico. Con questi nuovi obblighi d'informazione si vogliono monitorare sia i tempi processuali che il grado di soddisfacimento dei creditori concorrenti. Il mancato rispetto di tali oneri da parte del professionista potrà essere sanzionato o con il mancato pagamento del compenso ovvero con la mancata attribuzione di nuovi incarichi. Le norme relative alle procedure concordatarie (comma 1 dell'art. 20 cit.) sono applicabili, anche alle procedure pendenti, dal novantesimo giorno dalla pubblicazione in GU dei decreti di cui all'art. 16-bis comma 9-sexies, D.l. 179/12, mentre quelle all'amministrazione straordinaria (commi 2 e 3) si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta dei decreti previsti all'art. 40, comma 1-bis e 75, comma 1, del D.lgs. 270/99, anch'esse si applicano nei confronti delle procedure di amministrazione pendenti.
Le altre principali novità in materia di processo civile:
Trasferimento alla sede arbitrale. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello le parti, con istanza congiunta possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale secondo le norme contenute nel Titolo VIII, libro IV c.p.c. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri e restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
Procedura di negoziazione assistita da un avvocato. Introdotto il nuovo istituto della Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. Si tratta di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. L'accordo che compone la controversia , sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo
Condizione di improcedibilità. Per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento danno da circolazione di veicoli e natanti ovvero per le domande di pagamento di valore non superiore ai 50 mila euro, l'invito all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita è condizione di procedibilità per la domanda giudiziale.
Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio. L'accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) della L. n. 898/1970 nonché l'atto di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, possono essere conclusi dai coniugi davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi o presso il comune dove l'atto di matrimonio è iscritto o trascritto.
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