La domanda di concordato con continuità aziendale non impedisce la partecipazione a gare pubbliche

La Redazione
28 Maggio 2014

Autorità di vigilanza dei contratti pubblici – Determinazione n. 3 del 23 aprile 2014, in G.U. n. 114 del 19 maggio 2014

Autorità di vigilanza dei contratti pubblici – Determinazione n. 3 del 23 aprile 2014, in G.U. n. 114 del 19 maggio 2014

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emanato una nuova determina (pubblicata in GU – Serie Generale n. 114, 19 maggio 2014) contenente i Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 186-bis della legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale).
L'Autorità ha ritenuto opportuno intervenire per specificare alcune linee direttive in materia di partecipazioni a gare pubbliche delle imprese in concordato alla luce delle novità in materia di continuità aziendale introdotte dall'articolo 33 del D.l. n. 83/2012, conv. con mod. in l. 134/2012 e modificato da ultimo con la legge n. 9/2014.
Ha così chiarito che solo le imprese che propongono specifica domanda di ammissione al concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis l. fall. o che vi siano ammesse possono partecipare alle gare pubbliche, mentre, qualora non si tratti di concordato avente natura continuativa, opera la causa ostativa contenuta nell'art. 38, comma 1, lett. a) del Codice degli Appalti.
Infatti - si spiega - la domanda di concordato preventivo avente il contenuto di cui all'art. 186-bis non risolve i contratti corso e, quindi, non fa venir meno l'attestazione SOA; pertanto, qualora vi sia un'autorizzazione del Tribunale, l'impresa può partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Siccome, però, la presentazione della domanda di concordato non equivale ancora ad ammissione, vi è l'obbligo della SOA di monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in atto e di verificare il mantenimento del requisito con l'intervenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.
Infine, poiché l'effettiva presentazione del piano è presupposto per l'applicabilità dell'art. 186-bis l. fall., ossia per la configurazione del concordato con continuità aziendale, le domande di concordato "in bianco" non risultano essere idonee, di per sé, a permettere la prosecuzione dell'attività. Tale ipotesi – quindi - costituisce causa ostativa per la qualificazione nonché presupposto per la soggezione dell'impresa al procedimento ex art. 40, comma 9-ter del Codice per perdita del corrispondente requisito.

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