Il giudice italiano è legittimato a dichiarare il fallimento della società trasferitasi all’estero
03 Febbraio 2014
IL CASO - L'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.S.E.MA.) afferma di vantare un credito nei confronti di una società di capitali la quale ha trasferito, in seguito a delibera assembleare iscritta nel Registro delle Imprese italiano, la sua sede legale all'estero assumendo anche una differente denominazione sociale. Il creditore ritiene che tale trasferimento sia solamente fittizio e pertanto propone ricorso ai fini della dichiarazione di fallimento al Tribunale italiano. La società debitrice eccepisce a sua volta la carenza di giurisdizione in capo al giudice italiano. LA CONTINUTÀ GIURIDICA RENDE IRRILEVANTE IL TRASFERIMENTO DI SEDE ALL'ESTERO - I giudici di legittimità, infatti, pur confermando la decisione del Tribunale, riconoscendo quindi la giurisdizione in capo al Giudice italiano, ne correggono la motivazione affermando che .la giurisdizione sussiste a prescindere dal carattere fittizio o meno del trasferimento, in quanto questo non ha comunque fatto venir meno la “continuità” giuridica della società, che per di più permane nonostante il cambiamento di denominazione sociale. |