L’incompetenza del giudice ordinario nella verifica del passivo può essere dedotta come motivo d’impugnazione a causa del giudicato implicito
30 Gennaio 2014
IL CASO – I conduttori di un immobile di una società chiedevano al Tribunale la conferma del provvedimento d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., con il quale la società era già stata condannata all'esecuzione di lavori di ripristino del manto di copertura dell'immobile dal quale derivavano infiltrazioni d'acqua. Il giudizio veniva interrotto in seguito a dichiarazione di fallimento della società e poi riassunto nei confronti della curatela. Il Tribunale riconosceva la fondatezza della domanda e contro tale sentenza la curatela fallimentare proponeva Appello. La Corte d'Appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado e condannava la curatela alle spese processuali; la curatela ricorreva quindi in Cassazione.
IL CONCORSO FORMALE E IL LIMITE DEL GIUDICATO IMPLICITO – La Corte di Cassazione, diversamente da quanto opinato dai giudici di merito, afferma che, in seguito a dichiarazione di fallimento, per l'accertamento del credito devono sempre seguirsi le regole rituali del concorso formale sancite nella legge fallimentare (art. 52 l. fall.).
LA SOLUZIONE – Nel caso di specie, la Suprema Corte rileva come i motivi di appello proposti dalla curatela riguardassero il merito della causa e non investissero alcun profilo procedurale, per cui, nel silenzio del fallimento ricorrente, ciò avrebbe portato al formarsi del giudicato implicito per acquiescenza, in ragione del fatto che la declaratoria di fallimento, realtà processuale presente e dichiarata già dal giudice di primae curae, non avrebbe costituito una novità in sede di gravame. |