Il nuovo testo del d. lgs. n. 28/2010 con le modifiche introdotte dal c.d. Decreto Fare
E' entrata in vigore lo scorso 21 settembre la nuova disciplina della mediazione obbligatoria, introdotta dal Decreto del “Fare” (d. l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013).
La prima versione e l'illegittimità costituzionale. Introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dal d. lgs. n. 28/2010, la mediazione obbligatoria costituiva una condizione di procedibilità del ricorso al giudice, in una serie di materie (dai diritti reali, alle locazioni, al risarcimento dei danni da attività medica e da circolazione stradale), con un chiaro intento deflattivo: l'obiettivo dichiarato era quello di ridurre il carico delle controversie pendenti presso i tribunali.
Ma dopo pochi mesi l'applicazione pratica ha presentato problemi: i Giudici di Pace hanno sollevato ripetute questioni di costituzionalità della disciplina e la Consulta, con sentenza n. 272 del 24 ottobre 2012 (già nelle news de IlFallimentarista), ha dichiarato l'illegittimità, per eccesso di delega, dell'art. 5, comma 1, d. lgs. n. 28/2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Le novità del Decreto del Fare. Il Governo Letta ha puntato nuovamente sulla mediazione e nel giugno 2013, con il Decreto del Fare, ne ha riscritto la disciplina, correggendo i profili di criticità emersi in precedenza.
Reintrodotta la condizione di procedibilità: il nuovo comma 1-bis dell'art. 5, d. lgs. n. 28/2010, come riscritto dal Decreto del Fare, prevede che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia” nelle materie previste “è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto”.
La mediazione può procedere solo se è stato raggiunto un accordo tra le parti, nel corso di un incontro preliminare di programmazione, ma a prescindere dall'esito finale quest'incontro preliminare, che deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza, è sufficiente ai fini della procedibilità della domanda giudiziale: la norma prevede, infatti, che la condizione si considera avverata anche se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
Se, invece, dopo il primo incontro e quelli successivi, l'esito della mediazione è positivo, l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteche.
La durata massima della procedura è di tre mesi e, come anticipato, è necessaria l'assistenza legale.
Altra novità rispetto alla versione precedente della mediaconciliazione: gli avvocati iscritti all'Albo sono mediatori di diritto, anche se continua ad essere prevista una formazione ad hoc.
La competenza territoriale è limitata: non si può scegliere l'organismo di conciliazione, ma ci si dovrà rivolgere a quello avente sede nel luogo del giudice competente per territorio.
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