È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L141 del 5 giugno il Regolamento UE 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 20 maggio scorso.
L'iter di riforma della disciplina comunitaria dell'insolvenza. Giunge così a conclusione il lungo iter di riforma del precedente Regolamento 1346/00, seguito in questi anni da articoli (Corno, Un altro (significativo) passo avanti comunitario verso l'armonizzazione della normativa sulla crisi d'impresa. La raccomandazione della Commissione europea 12.3.14 e il possibile impatto sulle norme italiane) e news (da ultimo: Insolvenza transfrontaliera: in vista dell'adozione del nuovo Regolamento, ecco la posizione in prima lettura del Consiglio UE) de IlFallimentarista.
A partire dal 2012, gli organi comunitari hanno cominciato ad occuparsi del progetto di aggiornamento della disciplina dell'insolvenza, alla luce del mutato quadro sociale ed economico e delle diverse discipline nazionali che, nel tempo, hanno contribuito a creare un quadro poco organico, nonchè delle numerose modifiche del regolamento UE.
Gli obiettivi. Come illustrato nei primi considerando, “per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci” e proprio per raggiungere questo obiettivo si è resa opportuna l'adozione del nuovo Regolamento.
Il nuovo testo si applica, dunque, a tutte le procedure di insolvenza che presentino implicazioni transfrontaliere, sia che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un consumatore.
Non solo: l'ambito di applicazione del Regolamento viene esteso “a procedure che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide ma che si trovano in difficoltà economiche e che danno una seconda opportunità agli imprenditori”, per favorire il salvataggio dell'impresa o del debitore, anticipando la soglia d'intervento; in tal modo risultano comprese anche procedure di pre-insolvenza e soluzioni negoziali o concordate.
Non sono disciplinate dal Regolamento, invece, le procedure riconducibili al “diritto societario generale non destinato esclusivamente alle situazioni di insolvenza”, nonché le procedure d'insolvenza “che riguardano le imprese assicuratrici, gli enti creditizi, le imprese d'investimento, nonché altre società, istituzioni o imprese cui si applica la direttiva 2001/24/CE” e gli organismi d'investimento collettivo, tutte soggette a un regime particolare.
L'allegato A elenca tutte le procedure nazionali di insolvenza che sono disciplinate dal Regolamento.
Altro obiettivo è quello di prevenire il forum shopping pretestuoso o fraudolento, con adeguate misure di salvaguardia e disposizioni normative più stringenti.
La disciplina. L'art. 3 definisce ancora la competenza giurisdizionale, prevedendo che “sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore”: è, questa, la c.d. «procedura principale di insolvenza».
Viene, altresì, più puntualmente definito il COMI, ossia il “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”, con alcune specifiche presunzioni relative all'individuazione del COMI per società, persone giuridiche e persone fisiche.
In parallelo a questa procedura principale, inoltre, viene riconfermata la possibilità di aprire una procedura secondaria nello Stato in cui il debitore ha una dipendenza, che ha effetti “limitati ai beni situati in tale Stato”, con la previsione di disposizioni vincolanti di coordinamento tra le due procedure.
Viene creato poi un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari (art. 25), per consentire un'adeguata informazione dei creditori sulla situazione patrimoniale dei soggetti: il sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica (eJustice, attualmente in uso limitatamente ad alcuni Stati membri), “che funge da punto di accesso elettronico centrale del pubblico alle informazioni nel sistema”.
È prevista, inoltre, innovativamente, una procedura di insolvenza ad hoc per società facenti parte di un gruppo (capo V, artt. 56 ss.).
Applicazione dal 2017. L'art. 84 specifica che le disposizioni del Regolamento 2015/848 si applicano solo alle procedure di insolvenza aperte successivamente al 26 giugno 2017.