Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

La Redazione
29 Aprile 2015

Il CNDCEC ha pubblicato in data 28 aprile 2015 il Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.Trattasi di un “modello” a cui possono rifarsi gli Organismi di composizione costituiti ai sensi degli artt. 15 della l. 3/2012 e 4 del Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, n. 202/2014.

Il CNDCEC ha pubblicato in data 28 aprile 2015 il Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.
Trattasi di un “modello” a cui possono rifarsi gli Organismi di composizione costituiti ai sensi degli artt. 15 della l. 3/2012 e 4 del Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, n. 202/2014.
Come specificato nella premessa dello stesso documento è un “un fac-simile o meglio linee guida che possono essere replicate, compatibilmente all'organizzazione interna prescelta dell'Ordine, nell'ambito di ciascun Organismo di composizione da sovraindebitamento”.
La conformità del Regolamento alle disposizione del decreto ministeriale 202/14 è uno dei requisiti per l'iscrizione nel registro degli Organismi della crisi da sovraindebitamento.
Le linee guida proposte dal CNDCEC si compongono di 16 articoli e di un allegato “Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi dell'organismo di composizione della crisi dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di …, ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto n. 202/2014”. Nel Regolamento viene individuato in modo specifico l'oggetto, la descrizione delle funzioni e degli obblighi dell'Organismo, nonché la sua durata.
In merito all'organizzazione si propone un'articolazione su due livelli, salva la facoltà per gli organismi di strutturarsi secondo uno schema organizzativo più complesso tenendo conto delle effettive necessità. Nel Regolamento proposto vengono poi dettagliate le funzioni degli organi: gli articoli 6-8 del “modello” specificano in particolare quelle riferite al Referente, alla Segreteria amministrativa e al Gestore della crisi.
Sono inoltre previste delle disposizioni in merito alle ipotesi di incompatibilità, alla responsabilità personale del gestore della crisi nonché sulla determinazione dei compensi dei diversi organi.

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