I suggerimenti dei commercialisti su privilegi tributari e insinuazione dell’Erario nel passivo
01 Marzo 2016
Dopo le proposte in tema di transazione fiscale nella nuova disciplina della crisi di impresa oggetto del Documento dello scorso 31 gennaio (sul quale si veda la news Transazione fiscale: commercialisti e Corte di Giustizia sulla stessa linea), la Fondazione Nazionale Commercialisti propone ulteriori interventi modificativi in tema di privilegi tributari ed insinuazione nel passivo dell'Agente della riscossione. Il Documento «Le ulteriori proposte dei commercialisti in materia di “crisi d'impresa”» pubblicato ieri sottolinea come, oltre all'istituto della transazione, anche il sistema dei privilegi tributari sia caratterizzato dall'intento del legislatore di ricondurre l'Erario sullo stesso piano degli altri creditori concorsuali, cercando di contemperare l'interesse della procedura con quello fiscale. Tale finalità risulta attualmente frustrata da un ingiustificato “favor fisci” che inevitabilmente si ripercuote a danno dei creditori comuni. In particolare le modifiche proposte attengono all'art. 2752 c.c. che prevede un privilegio generale sui beni mobili del debitore per le imposte, esteso alle sanzioni amministrative tributarie dall'art. 23, d.l. n. 98/2011. I commercialisti evidenziano come «la scelta di accordare un privilegio anche alle sanzioni amministrative tributarie ha fatto nuovamente prevalere l'interesse fiscale su quello della procedura, la cui massa debitoria pare così destinata al quasi totale soddisfacimento delle imposte e delle relative sanzioni, ossia, non di rado, delle due principali voci d'indebitamento, a tutto discapito degli altri creditori». Per quanto riguarda invece la fase esecutiva, le proposte di modifica hanno ad oggetto l'iscrizione ipotecaria esattoriale (art. 77 e ss. d.P.R. n. 602/73), proponendone una corretta collocazione sistematica nel novero delle ipoteche legali, volontarie e giudiziali, ai fini della revocabilità ex art. 67, comma 1, n. 4), l. fall. Viene infine suggerita la razionalizzazione della disciplina dell'insinuazione nel passivo da parte dell'Agente della riscossione (art. 87 e ss. d.P.R. n. 602/1973) in modo da accordarla ai nuovi strumenti impositivi ed al parziale superamento del ruolo. |