Riforma della crisi di impresa: le proposte del CNDCEC sui profili tributari

La Redazione
11 Gennaio 2016

Con l'Informativa n. 1/2016, il CNDCEC ha reso noti i contenuti del documento presentato alla Commissione Rordorf lo scorso 11 dicembre ed avente ad oggetto alcune proposte di modifiche legislative che si inseriscono nel più ampio quadro della riforma della crisi di impresa, ancora allo studio della Commissione e di cui circola in questi giorni uno schema di disegno di legge delega.

Con l'Informativa n. 1/2016, il CNDCEC ha reso noti i contenuti del documento presentato alla Commissione Rordorf lo scorso 11 dicembre ed avente ad oggetto alcune proposte di modifiche legislative che si inseriscono nel più ampio quadro della riforma della crisi di impresa, ancora allo studio della Commissione e di cui circola in questi giorni uno schema di disegno di legge delega.

Il documento è frutto del lavoro svolto dal Gruppo interdisciplinare Fiscalità e Crisi di Impresa, presieduto dal presidente di categoria Gerardo Longobardi e che costituisce una delle articolazioni della Commissione di studio sulla Legge Fallimentare istituita dal CNDCEC (si veda la news Commissione di studio sulla Legge Fallimentare del CNDCEC, definiti i sottogruppi).

In tema di transazione fiscale - art. 182-bis l. fall. - i commercialisti propongono e giustificano la falcidabilità dell'IVA nazionale, garantendo al contempo il versamento integrale della quota-parte destinata al bilancio comunitario. Inoltre viene previsto, quale effetto tipico del perfezionamento dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate, la preclusione per gli Uffici della possibilità di rettificare in aumento l'ammontare della pretesa dopo aver condiviso i contenuti della proposta transattiva, in particolare, l'ammontare del credito tributario concordato.

Un ulteriore profilo a cui il documento dedica attenzione è quello relativo ai privilegi tributari e, nel dettaglio, il privilegio generale sui mobili del debitore ex art. 2752, comma 1, c.c. esteso anche alle sanzioni amministrative tributarie dall'art. 23, d.l. n. 98/2011 e il privilegio mobiliare ex art. 2752, comma 3, c.c. esteso ai tributi locali, tra i quali anche l'IMU. Viene dunque proposta una riformulazione della norma, sottolineando la criticità della scelta legislativa di far prevalere l'interesse fiscale su quello della procedura e dunque dei creditori, nonché la contraddittorietà della concessione di un titolo preferenziale sui beni mobiliari del debitore in riferimento ad un tributo immobiliare, quale l'IMU.

Infine considerando le proposte di modifiche della disciplina relativa alla fase esecutiva, il documento ritiene indispensabile un intervento sull'ipoteca esattoriale al fine di assimilare l'istituto ad una delle tre tipologie ad oggi vigenti. La medesima esigenza di intervento viene avvertita anche in tema di insinuazione al passivo da parte dell'agente della riscossione, nell'obiettivo di coordinamento con i nuovi atti impositivi e di supermento dell'originaria formulazione del d.P.R. n. 602/73 che consente l'insinuazione solo con la trasmissione del ruolo.

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