Sovraindebitamento: le indicazioni del CNDCEC sulla costituzione degli OCC

La Redazione
26 Novembre 2015

Il pronto ordini n. 195/2015 del CNDCEC, pubblicato il 17 novembre, risponde al quesito presentato il 1° settembre dall'Ordine di Massa ed avente ad oggetto la costituzione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il pronto ordini n. 195/2015 del CNDCEC, pubblicato il 17 novembre, risponde al quesito presentato il 1° settembre dall'Ordine di Massa ed avente ad oggetto la costituzione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
In primo luogo, con riferimento alla figura del referente dell'organismo - che l'art. 2 d.m. n. 202/2014 definisce come la persona fisica che agisce in modo indipendente indirizzando e coordinando l'attività dell'organismo - lo stesso CNDCEC sottolinea di aver pubblicato nel mese di aprile un regolamento per il funzionamento degli OCC, nel quale veniva espressamente chiarito che il referente è un organo monocratico e cioè “una persona fisica che svolge le proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività dell'OCC individualmente e personalmente garantendo assoluta terzietà e indipendenza”.
Il secondo quesito che viene affrontato dal CNDCEC riguarda l'iscrizione di diritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia sulla semplice domanda degli OCC costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale e gli ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai, anche quando associati tra loro (art. 4, comma 2, d.m. n. 202/2014).
La possibilità per gli enti pubblici di costituire OCC è prevista dalla l. n. 3/2012 dalla cui lettura sistematica il CNDCEC deduce che “gli organismi di composizione della crisi siano una mera articolazione interna dell'ente pubblico precostituito”.
Infine, il pronto ordini ammette la costituzione di associazioni tra gli ordini professionali nella forma dell'associazione riconosciuta e la costituzione di un OCC comune per fornire assistenza nella gestione del sovraindebitamento. Tale organismo deve essere iscritto su semplice domanda alla sezione A del Registro.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.