I chiarimenti di Banca d’Italia sulla classificazione per qualità del credito

La Redazione
16 Novembre 2015

Con la Comunicazione dell'11 novembre scorso, Banca d'Italia fornisce alcuni chiarimenti sui procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione per soggetti non fallibili, con particolare riferimento ai riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori, tema sul quale la medesima autorità aveva avviato una consultazione pubblica durante l'estate (si veda la news Sovraindebitamento: riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori. In consultazione un documento della Banca d'Italia).

Con la Comunicazione dell'11 novembre scorso, Banca d'Italia fornisce alcuni chiarimenti sui procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione per soggetti non fallibili, con particolare riferimento ai riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori, tema sul quale la medesima autorità aveva avviato una consultazione pubblica durante l'estate (si veda la news Sovraindebitamento: riflessi sulla classificazione per qualità del credito dei debitori. In consultazione un documento della Banca d'Italia).

Partendo dalla considerazione che il presupposto oggettivo per l'accesso alle procedure disciplinate dalla l. n. 3/2012 (modificata dal d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012) appare particolarmente ampio e sostanzialmente assimilabile a quello previsto dall'art. 160 l. fall., il documento sottolinea l'esigenza per gli intermedianti segnalanti di classificare le esposizioni debitorie. E dunque, in base alle disposizioni segnaletiche vigenti, devono essere considerate quali sofferenze le esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza – a prescindere dall'accertamento giudiziale - o in situazioni equiparabili, mentre rientrano tra le inadempienze probabili le esposizioni per le quali la banca ritiene improbabile che, in assenza di azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie.

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