Anche i ragionieri possono far parte degli OCC

La Redazione
09 Novembre 2015

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso del CNDCEC: gli organismi di composizione della crisi aprono così le porte ai trentacinquemila ragionieri facenti parte della sezione A dell'albo dei Commercialisti.

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso del CNDCEC: gli organismi di composizione della crisi aprono così le porte ai trentacinquemila ragionieri facenti parte della sezione A dell'albo dei Commercialisti.
A stabilirlo è la sentenza n. 12457/2015 del TAR Lazio, depositata il 4 novembre, accogliendo il ricorso presentato dal CNDCEC contro i Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo Economico e dell'Economia (vedi la news Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento: i commercialisti ricorrono al TAR). Oggetto della lite l'ingiusta esclusione operata dal d.m. 24 settembre 2014, n. 202 che, prevedendo la laurea tra i requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione, impedisce l'accesso agli organismi ai ragionieri iscritti alla sezione A dell'Albo dei Commercialisti, sprovvisti di laurea ma pienamente abilitati alla funzione di gestore delle crisi.

Il giudice amministrativo, rilevando la sovrapponibilità tra le funzioni che la legge ritiene rientrare nella competenza dei ragionieri commercialisti e quelle che il decreto legislativo attribuisce agli organismi di gestione della crisi – attinenti tra l'altro a fattispecie di minore complessità atteso che riguardano debitori non assoggettabili a procedure concorsuali - rileva, in assenza di puntuale previsione ad opera di una norma equiordinata alla legge n. 139/2005, l'illegittimità di una previsione regolamentare restrittiva in danno dei ragionieri commercialisti e delle competenze che la legge riconosce agli stessi.

Il comunicato stampa emesso il giorno successivo dal CNDCEC, esprime la soddisfazione di Gerardo Longobardi il quale spiega come il TAR Lazio abbia fatto chiarezza “su una norma di cui avevamo da subito denunciato con forza la contraddittorietà. Il decreto – prosegue Longobardi - ha una formulazione erronea nella parte in cui prevede un generalizzato obbligo di possesso della laurea specialistica quale requisito di accesso all'elenco dei soggetti ammessi a ricoprire la qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento, senza prevedere però una deroga per i ragionieri. Cosa che generava un'irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento a loro danno cui il TAR pone ora rimedio”.

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