La custodia cautelare può essere disposta prima della dichiarazione di fallimento
27 Ottobre 2015
Con la sentenza n. 43082 depositata il 26 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ribadisce che nel caso in cui sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione penale per reati fallimentari, per l'applicazione dell'art. 238, comma 2, l. fall. è necessario fare riferimento alla condotta e non alla dichiarazione giudiziale di insolvenza. IL CASO – Il Tribunale di Milano confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un soggetto indagato per il delitto di bancarotta fraudolenta, poichè nella qualità di amministratore legale di una società a responsabilità limitata ne cagionava il fallimento tramite operazioni dolose. MISURE CAUTELARI E DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - La problematica portata all'attenzione dei Supremi Giudici non ha scarso rilievo ed è già stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità chiarendo che con riguardo ai reati fallimentari, nel caso in cui sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 238, comma 2, l. fall. è necessario fare riferimento alla condotta e non alla dichiarazione giudiziale di insolvenza. RETRODATAZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE - Recentemente è stato al contrario ritenuto che il principio di retrodatazione non possa trovare applicazione nel caso in cui, ex art. 238, comma 2, l. fall., la richiesta di fallimento avanzata dal PM sia posteriore alla data di emissione della prima misura. La Corte di Cassazione sottolinea la necessità di disattendere tale orientamento che si basa su un dato meramente formale, trascurando il fatto che l'accusa per poter ipotizzare la sussistenza degli elementi del delitto di bancarotta, ad esclusione della dichiarazione di fallimento, deve aver necessariamente valutato il materiale indiziario che poteva essere comparato con quello disponibile alla data della prima ordinanza cautelare. |