Concordato preventivo, crediti contributivi e rilascio del DURC

La Redazione
26 Agosto 2015

Con Messaggio n. 5223 del 6 agosto 2015, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in caso di concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di INAIL e INPS, nonché all'obbligo di esprimere il voto contrario in presenza di proposta concordataria che preveda la soddisfazione parziale dei crediti contributivi.

Con Messaggio n. 5223 del 6 agosto 2015, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in caso di concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di INAIL e INPS, nonché all'obbligo di esprimere il voto contrario in presenza di proposta concordataria che preveda la soddisfazione parziale dei crediti contributivi.

Con riferimento al primo profilo, l'Istituto ha riportato il parere del Ministero del Lavoro (Nota 21 luglio 2015) secondo il quale dopo il decreto di omologazione, pur in presenza di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, e fino a quando non sia adempiuto il concordato, si verifica la sospensione dei pagamenti in forza di specifiche disposizioni legislative, di conseguenza deve essere dichiarata la regolarità contributiva.

La ratio risiede nel fatto che, fino a quando non viene adempiuto il concordato, rispetto ai crediti privilegiati per la parte eccedente quella riconosciuta dal concordato omologato, l'Ente creditore non può attivarsi per il recupero né il debitore può procedere ad effettuare spontaneamente alcun pagamento giacché, al contrario, verrebbe violata la par condicio creditorum.

L'INPS coglie quindi l'occasione per ribadire che, in presenza di un piano concordatario che preveda la non integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell'Istituto, il voto contrario al piano stesso deve essere sempre espresso, o verbalmente nel corso dell'adunanza dei creditori ovvero attraverso una comunicazione formulata agli organi della procedura e al giudice delegato nei termini fissati per l'adunanza dei creditori: ex art. 178, comma 4, l. fall. la mancata espressione del voto equivale a consenso con conseguente possibile pregiudizio per il recupero dei crediti dell'Istituto.

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