Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio e intervento del Fondo di garanzia

La Redazione
30 Luglio 2015

Il Messaggio INPS n. 4968/2015, in materia di intervento del Fondo di garanzia, illustra alcune informazioni generali sulla procedura concorsuale di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, L. n. 3/2012 indicando, in particolare, presupposti soggettivi e oggettivi della procedura, beni compresi ed esclusi dalla liquidazione, procedimento.

Il Messaggio INPS n. 4968/2015, in materia di intervento del Fondo di garanzia, illustra alcune informazioni generali sulla procedura concorsuale di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, L. n. 3/2012 indicando, in particolare, presupposti soggettivi e oggettivi della procedura, beni compresi ed esclusi dalla liquidazione, procedimento.
L'atto di prassi, poi, fornisce le istruzioni tecniche ed amministrative per l'istruttoria delle domande di accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia.

I requisiti in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:
• cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
• dimostrazione che il datore di lavoro non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942 (fallimento, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa);
• insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;
• esistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione rimasto insoluto.
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione, potranno presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia solo dopo il deposito dello stato passivo definitivo, quindi:
• in assenza di osservazioni, la domanda potrà essere presentata dopo che il liquidatore abbia definitivamente approvato lo stato passivo da lui stesso redatto;
• nel caso in cui, a seguito di contestazioni non sanabili, gli atti siano stati rimessi al giudice, la domanda potrà essere presentata in seguito al decreto del giudice che approva lo stato passivo;
• se è stato proposto reclamo contro il decreto, la domanda dovrà essere presentata dopo la relativa decisione.
Le domande così presentate, corredate dai documenti segnalati, dovranno essere acquisite nella procedura di liquidazione con la codifica: DATI RESPONSABILE PROCEDURA CONCORSUALE.

(Fonte: www.lavoropiu.info)

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