Omesso versamento di ritenute certificate: la causa di forza maggiore esclude la responsabilità penale

La Redazione
24 Luglio 2015

Con la sentenza n. 31930/15, depositata il 22 luglio, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di omesso versamento di ritenute certificate, la responsabilità penale dell'amministratore è esclusa dall'assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta. Ciò a condizione che l'imputato dimostri la sua non imputabilità per la crisi economica che ha investito l'azienda, nonché di aver adottato misure idonee a fronteggiare la crisi.

Con la sentenza n. 31930/15, depositata il 22 luglio, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di omesso versamento di ritenute certificate, la responsabilità penale dell'amministratore è esclusa dall'assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta. Ciò a condizione che l'imputato dimostri la sua non imputabilità per la crisi economica che ha investito l'azienda, nonché di aver adottato misure idonee a fronteggiare la crisi.

IL CASO - La Corte d'appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, riteneva sussistente la responsabilità per il delitto di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, di numerosi e documentati elementi idonei a dimostrare l'assenza del dolo, o meglio la forza maggiore che lo avrebbe indotto a commettere il reato.
Dalla documentazione prodotta, infatti, secondo il ricorrente, si poteva evincere la grave ed improvvisa crisi di liquidità che aveva colpito la società della quale egli era amministratore, e proprio a fronte di tale crisi egli aveva deciso di privilegiare il pagamento delle retribuzioni e dei debiti verso le banche, rinviando la corresponsione di quanto dovuto all'erario, importo che, peraltro, era stato in parte versato tempestivamente, ed in parte oggetto di richiesta (accolta) di rateazione ancor prima dell'insorgere di qualsivoglia accertamento fiscale o procedimento penale. Il ricorrente, inoltre, per far fronte alla crisi di liquidità avrebbe impegnato il proprio patrimonio personale e rinunciato al proprio compenso di amministratore.

LA CAUSA DELLA CRISI DI ILLIQUIDITÀ - I Giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di omesso versamento di ritenute certificate, l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta come causa di esclusione della responsabilità penale a patto che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione sia con riferimento alla non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia in relazione all'impossibilità di fronteggiare la crisi tramite l'adozione di misure idonee da valutarsi in concreto (per una panoramica sui precedenti di legittimità, si veda la precedente news de IlFallimentarista, Omesso versamento di Iva e ritenute, tra crisi economica ed elemento soggettivo: il punto della Cassazione Penale).
Secondo la S. Corte, la motivazione redatta sul punto dalla Corte d'appello territoriale sarebbe stata carente, dal momento che il Collegio ha imputato il mancato versamento delle ritenute ad una libera strategia imprenditoriale, limitandosi ad affermare che nulla di specifico era stato documentato dal ricorrente sulla situazione finanziaria della società. La Corte di merito avrebbe completamente omesso di esaminare altre circostanze documentate nell'atto di impugnazione, quali i motivi del dissesto economico patito dalla società e i comportamenti adottati dal ricorrente per farvi fronte, elementi che, invece, avrebbero dovuto costituire oggetto di indagine per l'accertamento della sussistenza del dolo. Per tutte le ragioni sovraesposte, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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