Omesso versamento di ritenute certificate: la causa di forza maggiore esclude la responsabilità penale
24 Luglio 2015
Con la sentenza n. 31930/15, depositata il 22 luglio, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di omesso versamento di ritenute certificate, la responsabilità penale dell'amministratore è esclusa dall'assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta. Ciò a condizione che l'imputato dimostri la sua non imputabilità per la crisi economica che ha investito l'azienda, nonché di aver adottato misure idonee a fronteggiare la crisi.
IL CASO - La Corte d'appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, riteneva sussistente la responsabilità per il delitto di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000.
LA CAUSA DELLA CRISI DI ILLIQUIDITÀ - I Giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di omesso versamento di ritenute certificate, l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta come causa di esclusione della responsabilità penale a patto che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione sia con riferimento alla non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia in relazione all'impossibilità di fronteggiare la crisi tramite l'adozione di misure idonee da valutarsi in concreto (per una panoramica sui precedenti di legittimità, si veda la precedente news de IlFallimentarista, Omesso versamento di Iva e ritenute, tra crisi economica ed elemento soggettivo: il punto della Cassazione Penale).
(Fonte: Diritto e Giustizia) |