Chiusura del fallimento per insufficienza attivo e intervento del Fondo di Garanzia

La Redazione
26 Giugno 2015

Il 24 giugno 2015, con il messaggio 4302 l'INPS ha fornito un ulteriore chiarimento a quanto già espresso con la circolare n. 32 del 4 marzo 2010 in merito alle modalità di intervento del Fondo di Garanzia del TFR nelle ipotesi in cui il Tribunale decida di non procedere all'accertamento del passivo fallimentare ex art. 102 l. fall. perché “non può essere acquisito attivo da distribuire”.

INPS, 24 giugno 2015, n. 4302, messaggio

Il 24 giugno 2015, con il messaggio 4302 l'INPS ha fornito un ulteriore chiarimento a quanto già espresso con la circolare n. 32 del 4 marzo 2010 in merito alle modalità di intervento del Fondo di Garanzia del TFR nelle ipotesi in cui il Tribunale decida di non procedere all'accertamento del passivo fallimentare ex art. 102 l. fall. perché “non può essere acquisito attivo da distribuire”.
Si precisa ora che qualora il datore di lavoro sia una s.r.l. ovvero una s.p.a. il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali si intende dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale, data l'impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto. L'art. 118, comma 2, l. fall. infatti stabilisce la cancellazione dal Registro delle Imprese se il fallimento è chiuso per insufficienza dell'attivo.

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