Società insolvente in Germania. Azione revocatoria su atti compiuti in Austria. La Corte europea chiarisce sulla legge da applicarsi
12 Maggio 2015
IL CASO – Con sentenza del 16 aprile 2015 la prima sezione della Corte di giustizia UE si esprime su una domanda pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione degli articoli 4, par. 2, lett. m e 13 del Regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza. All'origine della pronuncia vi è l'acquisto da parte del signor. L. di un autoveicolo da una società tedesca con società controllata in Austria. A fronte della mancata consegna l'acquirente presenta ricorso al Tribunale distrettuale di Bregenz (Austria) chiedendo la restituzione del prezzo, il 17 marzo 2008 il tribunale emana sentenza esecutiva di condanna nei confronti della società tedesca per il versamento di 9566 € più interessi. Il 20 maggio dello stesso anno il tribunale austriaco procede al pignoramento di tre conti concorrenti che la società debitrice deteneva in Austria . Il 13 aprile 2008 però la società debitrice chiede l'apertura di una procedura di insolvenza nei suoi confronti presso il Tribunale distrettuale di Ravensburg (Germania); la procedura viene aperta il 4 agosto 2008.
LE QUESTIONI – Il giudice, a seguito dell'esame del ricorso, ritiene che la soluzione dello stesso dipenda dall'interpretazione dell'articolo 13 del sopra citato Regolamento 1346/2000 e pertanto presenta rinvio pregiudiziale avente ad oggetto tre questioni:
LE NORME – L'art. 4, par. 2, lett. m del Regolamento1346/2000 stabilisce che “La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare: (…)e disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
e che
LE SOLUZIONI – Sulla prima questione la Corte si esprime in senso affermativo. Chiarendo che un'interpretazione nel senso di un'applicabilità dell'art. 13 anche agli atti successivi all'apertura della procedura di insolvenza condurrebbe ad un'eccessiva e non necessaria protezione del legittimo affidamento e della certezza delle transazioni negli Stati membri da quello dove è stata aperta la procedura, precisa la sentenza che nel caso di specie occorre considerare che l'oggetto dell'azione revocatoria è un diritto di pignoramento sui conti bancari della società debitrice e quindi un diritto reale. Tenuto conto che tale diritto di pignoramento sia stato costituito antecedentemente alla data di apertura della procedura potrebbe allora richiedersi una tutela rafforzata. Il legislatore infatti, ha voluto “prevedere per i diritti reali criteri di collegamento speciali in deroga alla lex fori concorsus, considerato che tali diritti rivestono grande rilevanza ai fini della concessione dei crediti”. |