CIGS: chiarimenti sulla decorrenza del trattamento per imprese sottoposte a procedure concorsuali

La Redazione
03 Marzo 2015

Interrogato sull'esatto ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1, L. n. 223/91, il Ministero del Lavoro ha emesso ieri la Circolare n. 4/2015, precisando che l'impresa interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell'attività, può chiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione a dette procedure.

Interrogato sull'esatto ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1, L. n. 223/91, il Ministero del Lavoro ha emesso ieri la Circolare n. 4/2015, precisando che l'impresa interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell'attività, può chiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione a dette procedure.

La ratio risiede nel fatto che la sospensione nell'immediato delle prestazioni lavorative del personale dipendente potrebbe comportare pregiudizi per l'azienda, la quale preferirebbe quindi utilizzare un ammortizzatore sociale alternativo (più coerente con l'effettiva situazione aziendale caratterizzata dalla prosecuzione anche parziale dell'attività) e ricorrere al trattamento ex art. 3 solo in un momento successivo alla data di ammissione alla procedura.

(fonte: Lavoropiu)

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