In Gazzetta il decreto che disciplina il registro degli Organismi di composizione della crisi
28 Gennaio 2015
Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202, in G.U. 27 gennaio 2014, n. 21 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio il decreto con cui il Ministero della Giustizia ha dato finalmente attuazione all'art. 15 della legge n. 3/2012 e successive modifiche, nella parte in cui tale norma rimandava a un successivo regolamento la determinazione della disciplina specifica degli organismi di composizione della crisi: il decreto istituisce, pertanto, il Registro degli OCC, predisponendo la relativa disciplina - in vigore da oggi, 28 gennaio.
Istituzione del registro. Il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, e contiene le annotazioni relative agli organismi iscritti di diritto, su semplice domanda (organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli ordini professionali), nella sezione A, e agli altri organismi costituiti da Comuni, province, città metropolitane, Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche, nella sezione B. Per entrambe le sezioni è previsto un elenco dei gestori della crisi.
Requisiti per l'iscrizione nel registro. Il responsabile del registro è tenuto a verificare che esista un referente dell'organismo con requisiti di indipendenza, che sia stata stipulata una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro, e che il regolamento interno sia conforme alle norme del decreto. Per gli organismi della sezione B, non iscritti di diritto, occorre verificare inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto, che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di un ente pubblico e che vi siano almeno 5 gestori della crisi per ogni organismo.
Compensi. Al capo II del decreto vengono forniti, inoltre, criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo, in difetto di accordo con il debitore. |