Tribunale di Monza - Sez. III - Orientamenti del Plenum 9 ottobre 2012
A distanza di circa un mese da quando il Tribunale di Milano ha adottato i primi criteri orientativi in materia di concordato preventivo alla luce delle modifiche apportate dal c.d. "Decreto Sviluppo", anche il Tribunale di Monza, seguendone l'esempio, ha reso noti i propri orientamenti in materia di concordato “con riserva”.
Adempimenti nel concordato con riserva: l'orientamento monzese si uniforma quasi in tutto a quello milanese. Viene infatti indicata una prassi uniforme da applicare in tutti i casi in cui viene presentato un concordato ex art. 161, comma 6, l. fall., che rispecchia, salvo un paio di aspetti, l'orientamento milanese.
Anche il Tribunale brianzolo, in particolare, verificherà che la domanda rispetti le condizioni di ammissibilità previste dalla legge (esplicita richiesta di termine per poter produrre successivamente il piano, la proposta e l'ulteriore documentazione; produzione dei bilanci degli ultimi 3 esercizi e del certificato camerale aggiornato; espressa dichiarazione di non aver depositato, nel biennio precedente, analoga domanda cui non sia seguita l'ammissione del concordato o l'omologa di un accordo di ristrutturazione). Il Tribunale dovrà anche verificare d'ufficio la propria competenza.
Secondo il Tribunale di Monza, però, non sarebbe necessaria l'assistenza di un legale benché la legge parli di ricorso.
Il Collegio assegnerà sempre il termine minimo di 60 giorni per la presentazione del piano e della proposta, in mancanza di richieste specifiche da parte del debitore o se tali richieste risultano immotivate; il termine decorrerà di norma dal deposito del decreto.
La cancelleria dovrà annotare sulla copertina del fascicolo la natura di concordato con riserva, nonché l'eventuale pendenza pregressa di domande di fallimento; dovrà inoltre annotare sui fascicoli prefallimentari pendenti l'intervenuto deposito della domanda e la concessione del termine.