Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2014, interpello n. 954-688/2013
Le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione concordataria dei debiti verso i creditori, c.d. bonus concordatario, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP: è questo il parere che l'Agenzia delle Entrate ha formulato il 15 gennaio scorso, sollecitata dall'interpello di una società, che chiedeva la corretta interpretazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 446/1997.
Riduzione concordataria del debito e trattamento fiscale delle sopravvenienze. Il decreto legislativo n. 446 del 1997 non contiene disposizioni specifiche sul trattamento delle sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia dei crediti nel concordato preventivo e l'Agenzia delle Entrate interviene, quindi, per chiarire le modalità operative.
La base imponibile Irap delle società di capitali è determinata, ex art. 5 D.Lgs. n. 446/1997, dalla “differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 c.c.”.
Sempre l'art. 5, al comma 5, però, prescrive la corretta applicazione dei principi contabili nazionali.
Proventi straordinari non rilevanti ai fini Irap. L'Agenzia delle Entrate, facendo riferimento in particolare all'OIC n. 6, concernente il trattamento contabile degli effetti prodotti dalle operazioni di ristrutturazione del debito, conclude nel senso che le sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia concordataria vanno classificate nella voce E20, “Proventi straordinari”, e come tali non concorrono alla formazione della base imponibile Irap.
Né può trovare riferimento il comma 4 dell'art. 5 D.Lgs. n. 446/1997, in base al quale oltre alle componenti ordinarie normativamente individuate dal primo comma, anche le componenti straordinarie ad esse correlate concorrono alla determinazione della base imponibile: tale norma, infatti, si applica a quei componenti del reddito che rettificano proventi ed oneri che hanno già inciso sulla formazione della base imponibile Irap in esercizi precedenti, mentre non può trovare applicazione in caso di componenti del reddito che derivino da rettifica del credito conseguente a valutazioni, come quella operata in sede concordataria, “riguardante l'aspetto meramente finanziario della capacità di adempiere all'obbligazione”.