Proroga della Cigs se l’azienda in crisi avvia un piano di gestione delle eccedenze occupazionali
13 Giugno 2013
Con la Circolare n. 20 del 6 giugno 2013, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulla previsione dell'art. 1 d.l.. n. 249/2004, convertito in l. n. 291/2004, in tema di crisi aziendale e trattamento straordinario di integrazione salariale.
Proroga del trattamento di integrazione salariale. Con la norma citata, il legislatore ha introdotto una fattispecie di crisi aziendale nella quale è possibile prolungare la cassa integrazione oltre il termine annuale previsto, in via generale, dall'art. 1, l. n. 223/91 e dall'art. 2 D.M. 18/12/2002, ampliando così la tutela per i lavoratori.
Se è stato avviato un piano di gestione delle eccedenze occupazionali. Requisito fondamentale per la proroga della Cigs, insomma, è l'avviamento di un piano di gestione dei lavoratori che risultino in esubero, a seguito della crisi, da realizzarsi nell'arco di un biennio. |