Proroga della Cigs se l’azienda in crisi avvia un piano di gestione delle eccedenze occupazionali

La Redazione
13 Giugno 2013

Con la Circolare n. 20 del 6 giugno 2013, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulla previsione dell'art. 1 d.l.. n. 249/2004, convertito in l. n. 291/2004, in tema di crisi aziendale e trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con la Circolare n. 20 del 6 giugno 2013, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulla previsione dell'art. 1 d.l.. n. 249/2004, convertito in l. n. 291/2004, in tema di crisi aziendale e trattamento straordinario di integrazione salariale.

Proroga del trattamento di integrazione salariale. Con la norma citata, il legislatore ha introdotto una fattispecie di crisi aziendale nella quale è possibile prolungare la cassa integrazione oltre il termine annuale previsto, in via generale, dall'art. 1, l. n. 223/91 e dall'art. 2 D.M. 18/12/2002, ampliando così la tutela per i lavoratori.
Più precisamente, nell'ipotesi di crisi che abbia determinato la cessazione dell'attività dell'intera azienda o di un settore d'attività ovvero di uno o più stabilimenti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato per altri 12 mesi, qualora siano stati attivati programmi finalizzati alla ricollocazione di lavoratori.

Se è stato avviato un piano di gestione delle eccedenze occupazionali. Requisito fondamentale per la proroga della Cigs, insomma, è l'avviamento di un piano di gestione dei lavoratori che risultino in esubero, a seguito della crisi, da realizzarsi nell'arco di un biennio.
Pertanto, le imprese che intendono avvalersi della norma di favore di cui all'art. 1 d. lgs. n. 249/2004 in sede sindacale dovranno presentare, eventualmente d'intesa con gli Enti locali, un piano biennale che preveda in modo puntuale ed esaustivo gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.
Per autorizzare il trattamento straordinario di integrazione salariale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dovrà accertare, nei primi dodici mesi, il concreto avvio del piano.

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