Cass. Civ. - Sez. I - 13 dicembre 2013, n. 27924
Non può trovare accoglimento l'opposizione alla dichiarazione del fallimento di una società, fondata su un'intervenuta trasformazione societaria, se la relativa delibera è stata iscritta nel Registro delle imprese dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, in quanto non opponibile ai terzi ai sensi degli artt. 2516 e 2537 c.c. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 27924 del 13 dicembre scorso.
Il caso. Una società cooperativa a responsabilità limitata si opponeva alla dichiarazione del suo fallimento, sostenendo che la sentenza fosse nulla, in quanto pronunciata contro un ente inesistente: prima della sentenza, infatti, la società si era trasformata in una piccola cooperativa a responsabilità limitata Onlus, peraltro non fallibile. Il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, rigettavano le opposizioni, osservando che la trasformazione aveva lasciato inalterata l'identità del soggetto giuridico e che, comunque, la delibera di trasformazione non era stata iscritta nel Registro delle imprese e, pertanto, non era opponibile a terzi. La società proponeva ricorso per cassazione.
Trasformazione societaria inopponibile ai terzi senza iscrizione nel Registro delle imprese. I giudici di legittimità confermano l'iter motivazionale che ha condotto al rigetto dell'opposizione. La trasformazione di una società, infatti, non implica un mutamento d'identità; in ogni caso, la mancata iscrizione del mutamento nel Registro delle Imprese lo rende inopponibile ai terzi.
Quanto, infine, alla pretesa non assoggettabilità al fallimento della cooperativa, nella fase di merito è stato correttamente osservato che, nel caso, di specie, si trattava non di cooperativa ma di una società avente fine di lucro, come dimostrato dallo statuto della società.