La trasformazione societaria non salva la cooperativa dal fallimento, se iscritta nel Registro delle imprese dopo la sentenza

La Redazione
19 Dicembre 2013

Non può trovare accoglimento l'opposizione alla dichiarazione del fallimento di una società, fondata su un'intervenuta trasformazione societaria, se la relativa delibera è stata iscritta nel Registro delle imprese dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, in quanto non opponibile ai terzi ai sensi degli artt. 2516 e 2537 c.c. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 27924 del 13 dicembre scorso.

Cass. Civ. - Sez. I - 13 dicembre 2013, n. 27924

Non può trovare accoglimento l'opposizione alla dichiarazione del fallimento di una società, fondata su un'intervenuta trasformazione societaria, se la relativa delibera è stata iscritta nel Registro delle imprese dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, in quanto non opponibile ai terzi ai sensi degli artt. 2516 e 2537 c.c. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 27924 del 13 dicembre scorso.
Il caso. Una società cooperativa a responsabilità limitata si opponeva alla dichiarazione del suo fallimento, sostenendo che la sentenza fosse nulla, in quanto pronunciata contro un ente inesistente: prima della sentenza, infatti, la società si era trasformata in una piccola cooperativa a responsabilità limitata Onlus, peraltro non fallibile. Il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, rigettavano le opposizioni, osservando che la trasformazione aveva lasciato inalterata l'identità del soggetto giuridico e che, comunque, la delibera di trasformazione non era stata iscritta nel Registro delle imprese e, pertanto, non era opponibile a terzi. La società proponeva ricorso per cassazione.
Trasformazione societaria inopponibile ai terzi senza iscrizione nel Registro delle imprese. I giudici di legittimità confermano l'iter motivazionale che ha condotto al rigetto dell'opposizione. La trasformazione di una società, infatti, non implica un mutamento d'identità; in ogni caso, la mancata iscrizione del mutamento nel Registro delle Imprese lo rende inopponibile ai terzi.
Quanto, infine, alla pretesa non assoggettabilità al fallimento della cooperativa, nella fase di merito è stato correttamente osservato che, nel caso, di specie, si trattava non di cooperativa ma di una società avente fine di lucro, come dimostrato dallo statuto della società.

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