Per la Consulta è legittima l’abrogazione della dichiarazione d’ufficio di fallimento

La Redazione
10 Luglio 2013

Con la sentenza n. 184, depositata il 9 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d. lgs. n. 5/2006, nella parte in cui ha espunto dall'art. 6 l. fall. la possibilità di dichiarare il fallimento, oltre che su iniziativa di parte o su richiesta del PM, anche d'ufficio.

Con la sentenza n. 184, depositata il 9 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d. lgs. n. 5/2006, nella parte in cui ha espunto dall'art. 6 l. fall. la possibilità di dichiarare il fallimento, oltre che su iniziativa di parte o su richiesta del PM, anche d'ufficio.

L'ordinanza di rimessione. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 maggio 2012 (in questo portale, con nota di Galletti, Abrogazione della dichiarazione d'ufficio di fallimento: sollevata la questione di legittimità costituzionale), nell'ambito di una vicenda processuale in cui la domanda di fallimento era stata proposta da un organo, il collegio sindacale di una S.p.a., non legittimato. Il Tribunale aveva, pertanto, evidenziato che, se fosse stato ancora in vigore l'art. 6 l. fall. nella versione ante riforma, “il ricorso proposto dal collegio sindacale, pur se non considerabile come atto ritualmente imputabile alla società, avrebbe potuto essere recepito come semplice esposto comunque idoneo ad attivare il potere del Tribunale fallimentare di dichiarare il fallimento ex officio”.
Questo potere di dichiarare d'ufficio il fallimento è stato soppresso dall'art. 4 d. lgs. n. 5/2006 e, secondo il Tribunale di Milano, tale intervento legislativo, adottato con decreto delegato, non troverebbe la necessaria copertura nella legge delega (l. n. 80/2005): i criteri direttivi di cui all'art. 1 della legge non consentono “sotto alcun profilo, nemmeno a volerli interpretare nella massima estensione immaginabile, di individuare un qualsiasi riferimento, per quanto indiretto, alla possibilità di espungere il potere del Tribunale di dichiarare il fallimento d'ufficio”.

La decisione della Consulta: legittima l'abrogazione della dichiarazione d'ufficio di fallimento. La Corte Costituzionale, però, ha (alquanto sorprendentemente) ritenuto che il legislatore delegante abbia voluto attribuire al Governo il compito di riformare la legge fallimentare attuando un coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Un principio generale del nostro ordinamento processuale, vigente in linea tendenziale pur con qualche eccezione, sarebbe quello in base al quale l'organo giudicante non ha significativi poteri d'impulso processuale: “ne procedat judex ex officio”.
Per la Consulta, quindi, risponderebbe a un criterio di coerenza interna al sistema rimuovere le ipotesi normative che si contrappongono a tale principio, con la conseguenza che il Governo avrebbe “dato attuazione al precetto affidatogli di procedere al coordinamento della disciplina delle procedure concorsuali con uno dei principi del nostro sistema processuale”.
In tal modo, tuttavia, da un lato la Consulta ha notevolmente depotenziato il significato dell'art. 76 Cost., che richiede una specificazione dei principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti, visto che, se può essere delegata genericamente al Governo l'individuazione di principi generali del sistema per coordinare ad essi la normazione delegata, il Governo può conformare le nuove norme in modo sostanzialmente libero ed incontrollabile; dall'altro, diventa conseguentemente forte il rischio che d'ora in poi il ricorso alla tutela avanti al Giudice delle leggi per eccesso di delega sia disincentivato, poiché è obiettivamente assai difficile, se non impossibile, escludere che una nuova norma sia conforme ad un qualche principio dell'ordinamento, la cui individuazione resta di fatto devoluta ad una discrezionale valutazione del Governo prima, o della stessa Corte poi, quando la questione di costituzionalità fosse sollevata.

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