Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Sviluppo-bis

La Redazione
19 Dicembre 2012

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, Supplemento Ordinario 208, la legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del c.d. Decreto Sviluppo-bis (d.l. n. 179/2012). Immediata l'entrata in vigore: dal 19 dicembre.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, Supplemento Ordinario 208, la legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del c.d. Decreto Sviluppo-bis (d.l. n. 179/2012). Immediata l'entrata in vigore: dal 19 dicembre.

Fiducia in extremis per il Decreto Sviluppo-bis. Dopo la fiducia definitiva alla Camera, votata il 13 dicembre scorso, l'iter di conversione del decreto n. 179/2012 è giunto così ad una positiva conclusione, nonostante il finale più che sofferto, con la crisi di Governo e la conclusione anticipata delle attività legislative che ha complicato le ultime fasi della discussione in Parlamento.

Modifiche alla disciplina del sovraindebitamento. Il testo approvato dal Senato, un maxiemendamento al decreto originario, è giunto alla Camera dove non ha subito ulteriori modifiche. Gli ultimi cambiamenti, dunque, sono quelli apportati nel passaggio in Commissione Industria del Senato: per quanto riguarda la materia fallimentare e, in particolare, il sovraindebitamento, possono segnalarsi una più dettagliata disciplina dei crediti pendenti, con ulteriori modifiche all'art. 12, comma 5, e all'art. 13 della l. n. 3/2012 che prevedono la prededuzione dei crediti sorti in esecuzione o in funzione di una delle procedure (accordo, piano o liquidazione dei beni).
Altre modifiche riguardano la definizione di sovraindebitamento (art. 6), il gestore per la liquidazione del patrimonio del debitore, che deve essere nominato dal giudice (art. 7) e gli organismi di composizione delle crisi (art. 15).
Infine, viene modificato anche l'art. 217-bis l. fall., con l'estensione dell'esenzione dai reati di bancarotta per i pagamenti e le operazioni compiuti anche in esecuzione “di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'art. 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.

Tra trenta giorni sarà applicabile la nuova disciplina. Le disposizioni di cui all'art. 18, relative alla nuova disciplina del sovraindebitamento, si applicano “ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.