Società in house: spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità degli organi sociali
27 Novembre 2013
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 26283 del 25 novembre, hanno affermato la giurisdizione della Corte dei conti sulle azioni esercitate dalla Procura della Repubblica per far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house.
La vicenda. Il Procuratore della Repubblica conveniva in giudizio innanzi alla Corte dei conti il direttore generale e il sindaco ed amministratore unico di una società in house, interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia, chiedendone la condanna per i danni cagionati alla società da un impiego illecito delle risorse. Il giudice contabile accoglieva la domanda e condannava i convenuti al risarcimento dei danni, ma in secondo grado veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore.
Giurisdizione contabile e società a partecipazione pubblica. Nella sentenza in commento, la Cassazione ripercorre le tappe del dibattito che si è sviluppato, negli ultimi anni, in materia di società partecipate da enti pubblici e di giurisdizione in materia di responsabilità degli organi sociali di gestione o controllo.
La peculiarità delle società in house: società solo esteriormente, ma articolazioni della P.A. Fatte queste premesse, la Cassazione analizza la connotazione particolare presentata dalla fattispecie concreta, che riguarda le c.d. società in house, fenomeno sempre più presente nel panorama italiano e relativo ad enti costituiti per finalità di gestione di pubblici servizi.
Sull'azione di responsabilità degli organi di società in house decide sempre il giudice contabile. Di conseguenza, gli organi di tali società, “essendo preposti ad una struttura corrispondente ad un'articolazione interna” alla stessa P.A., si considerano legati a questa da un vero e proprio rapporto di servizio. Allo stesso modo, la distinzione tra il patrimonio dell'ente pubblico e quello della società in house è possibile, al limite, in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità.
Il principio di diritto. “La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”. |