Decreto ministeriale 4 dicembre 2012, in G.U. 2 febbraio 2013, n. 28
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio scorso il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, dando attuazione alla previsione dell'art. 3 l. n. 223/91, definisce con precisione i parametri oggettivi per l'autorizzazione alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS).
Le prospettive di continuazione dell'attività. In base all'art. 2 del decreto, nei casi di dichiarazione di fallimento dell'impresa, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o ripresa dell'attività, si deve tener conto di una serie di parametri, che devono essere indicati, anche alternativamente, nell'istanza di concessione del beneficio. Così, vanno indicate le misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione o alla ripresa dell'attività aziendale; manifestazioni d'interesse da parte di terzi; tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzione operative con la medesima finalità conservativa, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi, dell'azienda o di suoi rami.
Salvaguardia dei livelli di occupazione. Ulteriori parametri oggettivi riguardano la salvaguardia dei livelli di occupazione. L'art. 3 prescrive che l'impresa fallita, o soggetta alle altre procedure concorsuali sopra richiamate, debba indicare, nell'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale:
- piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze;
- stipula di contratti a tempi determinato con datori di lavoro terzi;
- piani di ricollocazione dei soggetti interessati o di programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori.