Per escludere il reato di bancarotta preferenziale la prospettiva di ripresa economica deve essere reale
10 Dicembre 2013
Non sussiste l'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, ex art. 216, comma 3, l. fall., se la violazione della par condicio creditorum è avvenuta al solo fine di alleggerire la pressione dei creditori nella convinzione che in tal modo l'attività d'impresa avrebbe potuto continuare e così riequilibrare la situazione finanziaria e patrimoniale.
La prospettiva di una ripresa economica della società deve essere però verosimile e non consistere in una mera convinzione dell'imprenditore debitore senza alcun sostegno dai dati contabili e dalla reale situazione societaria.
Nella sentenza i giudici di legittimità riconoscono che per la sussistenza del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la presenza dell'elemento oggettivo, ossia una condotta atta a preferire alcuni creditori rispetto ad altri, così da violare la par condicio creditorum, ma anche dell'elemento soggettivo, il quale deve ricorre nella forma del dolo, deve essere fondato cioè sulla volontà, in capo all'agente, di recare vantaggio al creditore soddisfatto con la consapevolezza e l'accettazione del rischio di un pregiudizio nei confronti degli altri creditori.
Nel caso sottoposto all'esame della Corte, tuttavia, l'elemento soggettivo non può essere escluso, in quanto dagli atti processuali non è possibile cogliere alcun elemento che possa far credere in una ripresa economica della società. Oltretutto, a parere della Corte, il pagamento dei debiti verso le banche rispetto a quelli nei confronti dei creditori lavoratori e di Equitalia è indice di una precisa determinazione del debitore nel preferire taluni specifici creditori a danno di altri. |