Accorgimenti e buone prassi post “Legge Pinto” del Tribunale di Crotone

La Redazione
04 Febbraio 2013

La Legge Pinto tutela il diritto del cittadino contro l'eccessiva durata dei processi. Per evitare gli ingenti danni erariali che si verificherebbero in caso di una gestione negligente della procedura, il Min. della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, in data 27 Ottobre 2011 ha dettato una serie di buone prassi da rispettare per assicurare la celerità delle procedure fallimentari pendenti.

La Legge Pinto tutela il diritto del cittadino contro l'eccessiva durata dei processi. Per evitare gli ingenti danni erariali che si verificherebbero in caso di una gestione negligente della procedura, il Min. della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, in data 27 Ottobre 2011 ha dettato una serie di buone prassi da rispettare per assicurare la celerità delle procedure fallimentari pendenti.

Il Tribunale di Crotone accoglie integralmente le linee guida, già adottate in precedenza a questo riguardo dal Tribunale di Treviso.
Di primaria importanza sono gli adempimenti del curatore ,il quale deve curare nel dettaglio il piano di liquidazione, strumento ideale per la pianificazione della strategia di gestione della procedura e deve prestare particolare cura al calcolo delle convenienze e alle iniziative dall'esito incerto. Deve poi monitorare l'operato dei coadiutori sollecitando il compimento dell' incarico e mantenere i contatti con il giudice delegato preferibilmente via mail.
Nel quantificare il compenso, il tribunale deve tenere conto della speditezza nella gestione della procedura.
Tra le buone prassi da seguire viene esplicitato che i curatori inviino una comunicazione preventiva ai creditori quando prevedono che la procedura possa superare i limiti della ragionevolezza con l'indicazione di una prognosi approssimativa sui tempi e sulle probabilità di soddisfacimento delle singole categorie. Particolare attenzione viene riservata ai riparti parziali che è preferibile fare il più spesso possibile in quanto interrompono il decorso degli interessi sui crediti privilegiati e incidono sul diritto al risarcimento da eccessiva durata del processo.
Valutazioni indispensabili prima di iniziare una causa riguardano tre aspetti: la fondatezza intesa come possibilità di raggiungere un risultato positivo, la fruttuosità intesa come probabilità di ottenere soddisfazione in concreto anche in rapporto ai costi e la strategia che riguarda le modalità attraverso cui si pensa di pervenire al risultato.
È bene inoltre che i curatori diano indicazioni ai legali di rammentare sempre negli scritti difensivi le peculiarità della L. Pinto in ambito fallimentare al fine di motivare richieste di sollecita definizione delle cause.
Per le “vecchie” procedure, il tribunale di Crotone procede ad un'elencazione di accorgimenti. Momento più critico di questi “vecchi” fallimenti è la fase liquidatoria; essi sono per lo più bloccati dalla pendenza di una causa o dalla difficoltà di vendere i beni. Al riguardo è indispensabile l'adozione di scelte intelligenti guidate al risultato finale che si intende perseguire con quell'attività.In particolare. La pendenza di un giudizio infruttuoso il cui esito quindi non porterà ad alcun vantaggio, o la pendenza di un giudizio svantaggioso il cui ricavato anche in caso di esito positivo consentirà solo il pagamento di una percentuale minima o irrisoria nei confronti dei creditori chirografari non hanno alcun senso ed è perciò opportuno procedere all'abbandono della lite.
In caso di impossibilità ( o difficoltà) di vendita all'asta di beni immobili di entità tale da assorbire tutto o quasi il ricavato dell'eventuale vendita è bene rinunciare alla liquidazione del bene stante l'anti-economicità dell'operazione. Quanto a crediti incagliati, vale a dire di difficile recupero per irreperibilità o insolvibilità del debitore, e ai crediti fiscali di non esorbitante entità, si consiglia di procedere alla rinuncia al credito ovvero sua cessione a terzi, creditori o al curatore.
La direttiva generale è che i fallimenti in questione siano chiusi entro il corrente anno previa adozione di tutte le misure possibili.
Sono previste inoltre indicazioni specifiche per i curatori che gestiscono procedure con più di 7 anni.
Di notevole importanza è la collaborazione del curatore con il giudice delegato. Il curatore deve procedere all'eliminazione\riduzione delle istanze inutili o superflue, corredare le istanze della documentazione necessaria al GD e anticipare via mail il contenuto di eventuali problematiche che si intende trattare personalmente con il GD.
Il tribunale di Crotone richiama infine una circolare del Tribunale di Milano, reperibile sul sito del Tribunale stesso, contenente le direttive specifiche che i curatori devono seguire nell'avvalersi dei coadiutori. È prevista ampia discrezionalità nella scelta degli stessi pur nel rispetto di principi fondamentali. I compensi dei coadiutori devono essere determinati in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e per i consulenti tecnici del giudice e non in base alle tariffe professionali e non dovranno essere corrisposti acconti sui compensi stessi.
È compito dei curatori verificare che le perizie di stima degli immobili siano effettuate seguendo le indicazioni contenute nell'art. 173-bis disp. att. c.p.c. in quanto i dati ivi richiamati sono indispensabili per poter procedere al regolare trasferimento dei beni agli aggiudicatari o acquirenti.

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