È stata depositata ieri, 23 gennaio, la pronuncia a Sezioni Unite (n. 1521/2013) con la quale la Corte di Cassazione ha enunciato un importante principio di diritto sulla dibattuta problematica relativa al potere di sindacato del Tribunale sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato effettuato dal professionista attestatore.
Il contrasto in giurisprudenza e dottrina. L'intervento a Sezioni Unite si è reso necessario, dopo che negli ultimi anni si è registrata “una non totale sintonia nella giurisprudenza di legittimità, un non sopito contrasto nella giurisprudenza di merito ed un ampio dibattito in dottrina”: da qui la rimessione da parte della Prima Sezione, con ordinanza n. 27063/2011.
Al tribunale spetta un controllo di legittimità. La Cassazione, dunque, ritiene necessario individuare con precisione i compiti assegnati al Giudice nell'ambito della procedura concordataria. Nonostante, infatti, l'istituto sia in parte caratterizzato, dopo alcuni dei recenti interventi legislativi, da connotati di natura negoziale, permangono comunque aspetti pubblicistici che richiedono una forte presenza dell'organo giurisdizionale a tutela della legalità del procedimento, dei creditori e dei terzi.
Tale controllo, riservato al giudice, va effettuato con eguale modalità nelle diverse fasi del procedimento (di ammissibilità, revoca ed omologazione), accertando la fattibilità giuridica della proposta e l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura quale particolare forma di soluzione della crisi d'impresa.
Il Tribunale, inoltre, può e deve valutare sia la correttezza delle argomentazioni svolte dal professionista attestatore a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, sia la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate; esula, invece, dal controllo giurisdizionale un sindacato diretto sull'aspetto pratico-economico della proposta, e quindi sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori: solo questi ultimi possono formulare un giudizio in ordine alla convenienza economica della soluzione prospettata.
Il principio di diritto. In conclusione, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: “il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.