L’imprenditore in crisi commette bancarotta semplice e non versa le ritenute fiscali? Ci può essere continuazione tra i reati

La Redazione
05 Giugno 2013

Può essere configurabile un unico disegno criminoso nella condotta dell'imprenditore che, trovandosi in stato di grave crisi finanziaria, ometta di versare le ritenute fiscali al fine di utilizzare tutto il capitale a disposizione per i pagamenti più urgenti e che, in seguito, venga condannato per bancarotta semplice a causa della mancata richiesta di fallimento in proprio. Lo ha affermato la Prima Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza n. 23905 depositata il 3 giugno.

Può essere configurabile un unico disegno criminoso nella condotta dell'imprenditore che, trovandosi in stato di grave crisi finanziaria, ometta di versare le ritenute fiscali al fine di utilizzare tutto il capitale a disposizione per i pagamenti più urgenti e che, in seguito, venga condannato per bancarotta semplice a causa della mancata richiesta di fallimento in proprio. Lo ha affermato la Prima Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza n. 23905 depositata il 3 giugno.

Il caso. Un imprenditore viene condannato, con due distinte sentenze, per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 e per bancarotta semplice. Il Gip respinge la richiesta, avanzata dal condannato, di riconoscimento della continuazione tra i reati, rilevando che non vi sia un unico disegno criminoso, bensì, al massimo, un unico movente, rilevabile nelle difficoltà economiche dell'impresa. L'imprenditore propone, quindi, ricorso per cassazione.

Unico disegno criminoso causato dalla crisi? Sì alla continuazione tra i reati. L'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto, come tale rimessa alla valutazione del giudice di merito. Ma, precisa la Cassazione, nel caso di specie la motivazione dell'ordinanza impugnata è apparente.
Il Gip, infatti, si è limitato a ravvisare un “unico movente”, costituito dalle difficoltà economiche dell'impresa, concludendo però per l'assenza di un unico disegno criminoso. In realtà, la condanna per bancarotta deriva dalla mancata richiesta di fallimento in proprio, pur in presenza di una situazione protratta di dissesto. Relativamente alla condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute, il giudice avrebbe dovuto accertare se l'imprenditore, consapevole della propria difficoltà, avesse deciso di utilizzare tutte le somme che aveva a disposizione, ivi comprese quelle destinate alle ritenute fiscali, per provvedere ai pagamenti più urgenti, proprio allo scopo di evitare il fallimento. In questa ipotesi, infatti, sarebbe configurabile quell'unico disegno criminoso che dà luogo alla continuazione dei reati.
Tale accertamento è rimesso, dunque, al Gip, al quale viene rinviata la causa per un nuovo esame nel merito.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.