Fallimento della società cancellata dal Registro delle imprese e legittimazione al contraddittorio
La Redazione
12 Giugno 2013
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal Registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, anche se dalla cancellazione deriva l'estinzione della società ai sensi dell'art. 2495 c.c., entro l'anno essa può essere dichiarata fallita, ex art. 10 l. fall., se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento. È questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 13659, depositata il 30 maggio.
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal Registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, anche se dalla cancellazione deriva l'estinzione della società ai sensi dell'art. 2495 c.c., entro l'anno essa può essere dichiarata fallita, ex art. 10 l. fall., se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento. È questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 13659, depositata il 30 maggio.
La fattispecie. Una S.p.a. veniva dichiarata fallita, a pochi mesi dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, a seguito del ricorso di Equitalia, notificato al liquidatore dell'ente. Quest'ultimo proponeva reclamo, insieme ai soci della società, sostenendo che il contraddittorio avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti dei soci, e non del liquidatore, essendo venuta meno la rappresentanza dell'ente ormai estinto, dopo la cancellazione dal Registro delle imprese. La Corte d'Appello accoglieva il reclamo e revocava il fallimento. La curatela proponeva, infine, ricorso per cassazione. Cancellazione ed estinzione della società. In base all'art. 2495 c.c., la cancellazione della società ne implica l'estinzione. Tuttavia, l'art. 10 l. fall. dispone che l'ente può ancora essere dichiarato fallito, entro l'anno dalla cancellazione, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente a tale evento o nell'anno successivo. In questo caso, il procedimento deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento. Questo principio, già affermato dalla Cassazione in un precedente orientamento (sentenza n. 22547/2010), deve ritenersi avallato ulteriormente dalla recente pronuncia a Sezioni Unite (Cass. n. 6070/2013, già nelle News de IlFallimentarista): in essa si legge, infatti, che in caso di cancellazione di una società di capitali, si verifica una successione a titolo universale dei soci nei debiti sociali. Ma si legge anche che l'art. 10 l. fall., costituisce una norma di carattere eccezionale. Liquidatore legittimato al contraddittorio nel procedimento di fallimento infra-annuale. La possibilità, prevista dall'art. 10, che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione, comporta necessariamente che tanto il procedimento fallimentare quanto le eventuali fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della società - e per essa del suo legale rappresentante, nonostante la cancellazione dal Registro delle imprese. Si tratta, secondo la Cassazione, di una fictio iuris che postula come esistente, ai soli fini del procedimento concorsuale, un soggetto ormai estinto. Non essendovi stata, secondo tale fictio iuris, estinzione e, quindi, successione dei soci, non trova applicabile l'art. 2495 c.c. e il contraddittorio, ai soli fini del procedimento per la dichiarazione di fallimento, va instaurato nei confronti del liquidatore.
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