CIGS per le imprese in concordato, con o senza cessione di beni
26 Luglio 2013
Il Ministero del Lavoro, rispondendo a istanza di interpello formulata dalla Fim-Cisl, ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 223/91, modificato dall'art. 46-bis, comma 1, lett. h) del c.d. Decreto Sviluppo, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Cigs e imprese sottoposte a procedure concorsuali. In base alla norma citata, la Cigs viene concessa ai lavoratori, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, “quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”, da valutare in base ai parametri oggettivi definiti con il Decreto ministeriale 4 dicembre 2012 (già nelle news de IlFallimentarista). |