CIGS per le imprese in concordato, con o senza cessione di beni

La Redazione
26 Luglio 2013

Il Ministero del Lavoro, rispondendo a istanza di interpello formulata dalla Fim-Cisl, ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 223/91, modificato dall'art. 46-bis, comma 1, lett. h) del c.d. Decreto Sviluppo, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Il Ministero del Lavoro, rispondendo a istanza di interpello formulata dalla Fim-Cisl, ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 223/91, modificato dall'art. 46-bis, comma 1, lett. h) del c.d. Decreto Sviluppo, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Cigs e imprese sottoposte a procedure concorsuali. In base alla norma citata, la Cigs viene concessa ai lavoratori, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, “quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”, da valutare in base ai parametri oggettivi definiti con il Decreto ministeriale 4 dicembre 2012 (già nelle news de IlFallimentarista).
Concordato con cessione di beni, ma non solo. Oggetto dell'interpello è, tuttavia, il secondo periodo dell'art. 3, laddove dispone che “il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni”.
Il Ministero chiarisce, in proposito, che sebbene la norma contempli solo l'ipotesi di concordato con cessione di beni, tutte le ipotesi di concordato consentono l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, salva, ovviamente l'omologazione del Tribunale: ciò che rileva, infatti, è il controllo dell'autorità giudiziaria.
Abrogazione in vista per l'art. 3. Il Ministero evidenzia, infine, che il citato art. 3, l. n. 223/91 deve considerarsi abrogato, a partire dal 1° gennaio 2016, in forza dell'art. 2, comma 70, l. n. 92/2012, con la conseguenza che a partire da quella data non sarà più possibile la concessione della Cigs in base alla suddetta disposizione normativa.

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