I professionisti possono operare negli OCC anche senza regolamento attuativo

La Redazione
08 Ottobre 2013

Nelle procedure di superamento della crisi da sovraindebitamento i professionisti possono già svolgere le funzioni degli Organismi di composizione della crisi, anche se non è stato ancora emanato il regolamento ministeriale con il quale deve essere istituito il registro ai sensi dell'art. 15 l. n. 3/2012 (come modificato dal c.d. Decreto Sviluppo-bis).

Consiglio di Stato - Sez. Consultiva - parere interlocutorio 10 settembre 2013, n. 3812

Nelle procedure di superamento della crisi da sovraindebitamento i professionisti possono già svolgere le funzioni degli Organismi di composizione della crisi, anche se non è stato ancora emanato il regolamento ministeriale con il quale deve essere istituito il registro ai sensi dell'art. 15 l. n. 3/2012 (come modificato dal c.d. Decreto Sviluppo-bis).
Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, con parere interlocutorio n. 3812 del 10 settembre scorso, reso su richiesta del Ministero di Giustizia – Ufficio legislativo.

Il sovraindebitamento. Originariamente introdotto dalla legge n. 3/2012 allo scopo di tutelare soggetti non fallibili che vengono a trovarsi in una situazione di difficoltà economica, il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è stato profondamente modificato dal c.d. Decreto Sviluppo-bis (d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012), già nella definizione dei presupposti oggettivi e soggettivi: in base al riformulato art. 6, comma 2, per sovraindebitamento si deve intendere una situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio, prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Inoltre l'ambito di applicazione di tale strumento è stato esteso anche al consumatore.
Altre modifiche riguardano la struttura processuale, poiché ora risultano disciplinate tre distinte procedure: l'accordo di composizione della crisi del debitore (artt. 10 ss.), il piano del consumatore (artt. 12-bis ss.) e la liquidazione del patrimonio (artt. 14-ter ss.).

Il ruolo dei professionisti negli Occ. In ciascuna di queste procedure, un ruolo centrale assume l'organismo di composizione della crisi (Occ), deputato, tra le altre cose, ad assistere il debitore nella presentazione della proposta di accordo o di piano, a dirimere eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, a vigilare sul corretto adempimento dello stesso e a predisporre una relazione particolareggiata sulle cause del sovraindebitamento, sulla solvibilità del debitore nei cinque anni precedenti la domanda e sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata.
Ben si comprende, dunque, l'importanza di quest'organo, la cui disciplina, ai sensi dell'art. 15, viene demandata dalla legge ad un successivo regolamento del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze.
Tale regolamento, che ancora non è stato emanato, dovrebbe individuare i requisiti di indipendenza e professionalità in capo agli enti pubblici che possono costituire gli Occ, le modalità di iscrizione degli organi nel registro ministeriale e la disciplina specifica delle condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco, la determinazione dei compensi ed altri aspetti.

Applicazione immediata della legge, anche senza regolamento: via libera ai professionisti negli Occ. Il Consiglio di Stato, considerando che l'iscrizione dei soggetti menzionati nell'art. 15 “è configurata dalla legge quale atto dovuto, senza necessità di qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'autorità cui sono rimessi l'impianto e la gestione del registro medesimo”, giunge alla conclusione che tali soggetti “possono sin d'ora svolgere le incombenze proprie degli organismi di conciliazione anche se il relativo registro non è stato costituito”.
Questa applicazione immediata della legge, anche a prescindere della non ancora conseguita vigenza della fonte regolamentare attuativa, è indotta anche “dalla considerazione dell'innegabilmente forte domanda sociale di attivazione degli istituti procedimentali della composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”.

Bozza di regolamento da rivedere. Parere negativo, invece sulla bozza di regolamento trasmesso dall'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia: il Consiglio di Stato ravvisa diversi profili critici e raccomanda un complessivo riesame della disciplina.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.