I professionisti possono operare negli OCC anche senza regolamento attuativo
08 Ottobre 2013
Consiglio di Stato - Sez. Consultiva - parere interlocutorio 10 settembre 2013, n. 3812 Nelle procedure di superamento della crisi da sovraindebitamento i professionisti possono già svolgere le funzioni degli Organismi di composizione della crisi, anche se non è stato ancora emanato il regolamento ministeriale con il quale deve essere istituito il registro ai sensi dell'art. 15 l. n. 3/2012 (come modificato dal c.d. Decreto Sviluppo-bis).
Il sovraindebitamento. Originariamente introdotto dalla legge n. 3/2012 allo scopo di tutelare soggetti non fallibili che vengono a trovarsi in una situazione di difficoltà economica, il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è stato profondamente modificato dal c.d. Decreto Sviluppo-bis (d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012), già nella definizione dei presupposti oggettivi e soggettivi: in base al riformulato art. 6, comma 2, per sovraindebitamento si deve intendere una situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio, prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Inoltre l'ambito di applicazione di tale strumento è stato esteso anche al consumatore.
Il ruolo dei professionisti negli Occ. In ciascuna di queste procedure, un ruolo centrale assume l'organismo di composizione della crisi (Occ), deputato, tra le altre cose, ad assistere il debitore nella presentazione della proposta di accordo o di piano, a dirimere eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, a vigilare sul corretto adempimento dello stesso e a predisporre una relazione particolareggiata sulle cause del sovraindebitamento, sulla solvibilità del debitore nei cinque anni precedenti la domanda e sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata.
Applicazione immediata della legge, anche senza regolamento: via libera ai professionisti negli Occ. Il Consiglio di Stato, considerando che l'iscrizione dei soggetti menzionati nell'art. 15 “è configurata dalla legge quale atto dovuto, senza necessità di qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'autorità cui sono rimessi l'impianto e la gestione del registro medesimo”, giunge alla conclusione che tali soggetti “possono sin d'ora svolgere le incombenze proprie degli organismi di conciliazione anche se il relativo registro non è stato costituito”.
Bozza di regolamento da rivedere. Parere negativo, invece sulla bozza di regolamento trasmesso dall'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia: il Consiglio di Stato ravvisa diversi profili critici e raccomanda un complessivo riesame della disciplina. |