Con ordinanza n. 198 del 17 luglio, la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Il caso. Nel corso di un giudizio civile, a seguito dell'intervenuta estinzione di una società di persone, attrice in primo grado ed appellata, per effetto della cancellazione dal Registro delle imprese, la Corte d'Appello di Milano sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme che non prevedono la prosecuzione del processo nei confronti delle società cancellate, sino alla formazione del giudicato.
La cancellazione dal Registro delle imprese produce l'estinzione della società. La Corte d'Appello rimettente osserva che, a seguito della riforma societaria, il nuovo art. 2495 c.c. prevede l'estinzione, con effetto immediato, della società cancellata dal Registro delle imprese e che la Corte di Cassazione, con tre sentenze gemelle del 2010 (nn. 4060, 4061 e 4062) ha affermato che tale norma, benché dettata solo per le società di capitali, è applicabile anche alle società di persone.
Le conseguenze sul piano processuale. Il giudice a quo prosegue affermando che la legittimazione passiva del socio illimitatamente responsabile (di una s.a.s.) non pare riconducibile a un fenomeno di successione universale della società estinta, nè sembra ipotizzabile un fenomeno successorio di tipo “necessario”.
Viene sollevata, dunque, la questione di costituzionalità dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 328 c.p.c.
Sì alla legittimazione degli ex soci. Per la Consulta, l'esclusione della configurabilità, di un fenomeno successorio in capo ai soci, ex art. 110 o 111 c.p.c., risulta affermazione in sé indimostrata. Peraltro, la stessa Cassazione, nelle citate sentenze del 2010, ha sottolineato “la necessità, attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle norme, di una soluzione unitaria del problema degli effetti [evidentemente anche processuali] della iscrizione della cancellazione di tutti i tipi di società.
E questa diversa interpretazione delle norme è non solo possibile astrattamente, bensì anche corretta e praticabile, come ha dimostrato una recente pronuncia della Cassazione, (n. 6070/2013, già nelle news de IlFallimentarista): le Sezioni Unite, affrontando lo stesso thema decidendum della vicenda processuale che ha dato luogo alla rimessione, hanno sottolineato come “la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio” e che “l'aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio - sia pure connotato da caratteristiche sui generis […] - consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, la disposizione dell'art. 110 c.p.c.”
La Corte rimettente non ha esplorato diverse e pur praticabili soluzioni ermeneutiche, che avrebbero consentito di superare i dubbi di costituzionalità delle norme da applicare, e tali omissioni rendono manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata.