Comunicazioni per via telematica, centralità della posta elettronica certificata e revisione del sovraindebitamento: queste le principali novità, in materia fallimentare, contenute nel nuovo decreto legge Sviluppo-bis, d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, che dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del 4 ottobre scorso è entrato in vigore, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 (Supplemento ordinario n. 194) del 19 ottobre.
Sviluppo-bis. Il testo contiene numerose disposizioni in materia di Agenda digitale, sostegno alle start-up innovative, semplificazioni e incentivi per piccole e medie imprese, infrastrutture e investimenti esteri. Il pacchetto di norme, dunque, interessa tutti i settori produttivi con lo scopo dichiarato di rilanciare l'attività imprenditoriale e favorire la crescita economica.
Giustizia digitale e comunicazioni per via telematica. Una sezione è dedicata anche alla giustizia digitale: l'art. 17 prevede modifiche alla legge fallimentare in tema di comunicazioni per via telematica. Il canale privilegiato, e in molti casi esclusivo, per effettuare le comunicazioni sarà, dunque, quello digitale, via posta elettronica certificata. In quest'ottica, ad esempio, diventa obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo PEC da parte di ogni creditore nella domanda di ammissione al passivo.
Fallimento… Gli articoli interessati alle modifiche sono numerosi, e riguardano pressoché tutti i momenti essenziali delle procedure concorsuali, a partire dal fallimento: dalla convocazione delle parti a seguito della presentazione di un'istanza di fallimento (art. 15, comma 3, l. fall.) alla relazione che il curatore è tenuto a inviare al giudice delegato entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento (art. 33); alla fase di accertamento del passivo (artt. 92, 93, 95, 97, 101 l. fall.), con rilevanti novità anche per ciò che concerne i termini concessi alle parti per determinati adempimenti.
E altre procedure concorsuali. Modificate anche alcune norme relative a concordato fallimentare (come l'art. 125 l. fall. in tema di comunicazioni ai creditori della proposta concordataria, l'art. 129 in tema di omologa), concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa.
Sovraindebitamento anche per il consumatore. Il decreto interviene, inoltre, sulla composizione della crisi da sovraindebitamento: la disciplina della legge n. 3/2012 viene già modificata sia per incentivare ulteriormente il ricorso al procedimento, che per distinguere meglio il procedimento a seconda che il debitore sia un consumatore o invece un imprenditore non fallibile (sotto-soglia).
Il legislatore, quindi, torna ad occuparsi del “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” - questa la definizione contenuta nel riformulato art. 6, comma 2, lett. b) della legge –, consentendogli di avvalersi di una procedura ad hoc finalizzata all'estinzione dei debiti.
Vengono modificati anche i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7: sotto il profilo della legittimazione sono previste limitazioni per chi sia assoggettabile ad altre procedure concorsuali, o abbia fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad un'altra procedura di sovraindebitamento o, ancora, abbia fornito una documentazione che non consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale.
Il consumatore può proporre, oltre all'accordo di ristrutturazione, anche un piano (art. 7, comma 1-bis). Unitamente al piano deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente indicazioni sulle cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni e altre informazioni rilevanti sulla sua situazione patrimoniale.
Il tribunale, verificata la fattibilità del piano e la ricorrenza degli altri requisiti, può procedere con l'omologazione (art. 12-bis).
Vengono apportate modifiche anche alla disciplina previgente relativa alla proposta di accordo (artt. 9 e seguenti) e al relativo procedimento; viene, inoltre, introdotta una sezione (dall'art. 14-ter all'art. 14-terdecies) dedicata alla liquidazione del patrimonio.