Omologa di concordati preventivi, fallimentari e di accordi di ristrutturazione: l’imposta di registro è a misura fissa

La Redazione
16 Luglio 2012

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 21 giugno 2012, n. 27, ha fornito risposte - tra l'altro - anche ad alcuni quesiti in materia di imposta di registro da applicare ai decreti di omologa di concordati preventivi, concordati fallimentari e accordi di ristrutturazione.

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 21 giugno 2012, n. 27, ha fornito risposte - tra l'altro - anche ad alcuni quesiti in materia di imposta di registro da applicare ai decreti di omologa di concordati preventivi, concordati fallimentari e accordi di ristrutturazione.

In particolare, ed in sintesi, l'Agenzia ha stabilito che i decreti di omologazione dei concordati preventivi con garanzia, così come quelli con cessione di beni, dei concordati fallimentari e degli accordi di ristrutturazione devono essere invariabilmente assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 8, lettera g) della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che disciplina la tassazione degli atti “ di omologazione”, salvo che tali procedure implichino il trasferimento o la costituzione di diritti reali a terzi (come nel caso di concordato preventivo o fallimentare con trasferimento dell'attivo ad un assuntore, ma fatto salvo analogo criterio applicativo anche ove gli accordi di ristrutturazione prevedano simili trasferimenti), nel qual caso ai sensi dell'articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, vi è l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.

Resta fermo che tali atti non devono essere assoggettati all'imposta proporzionale nel caso in cui abbiano ad oggetto operazioni incluse nell'ambito applicativo dell'IVA, nel qual caso, in virtù del principio di alternatività IVA/Registro di cui all'articolo 40 del TUR, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa.

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