Crediti professionali sempre prededucibili anche se maturati prima dell’apertura del concordato

La Redazione
10 Aprile 2013

Sono prededucibili, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., tutti i crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale, quindi anche quelli maturati prima dell'apertura della procedura stessa. Di conseguenza, spetta la prededuzione non solo ai compensi del professionista che abbia attestato la veridicità dei dati e la fattibilità di un piano concordatario, ma anche ai compensi professionali relativi a prestazioni precedenti, finalizzate all'assistenza e alla redazione di un concordato preventivo.

Sono prededucibili, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., tutti i crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale, quindi anche quelli maturati prima dell'apertura della procedura stessa. Di conseguenza, spetta la prededuzione non solo ai compensi del professionista che abbia attestato la veridicità dei dati e la fattibilità di un piano concordatario, ma anche ai compensi professionali relativi a prestazioni precedenti, finalizzate all'assistenza e alla redazione di un concordato preventivo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8533, depositata l'8 aprile.
Il caso. Un avvocato chiedeva l'ammissione al passivo di un fallimento del compenso spettante in relazione all'attività svolta per la presentazione di un concordato preventivo e per la connessa richiesta di transazione fiscale. La domanda veniva rigettata dal giudice delegato, in sede di verifica dello stato passivo del fallimento, e il Tribunale di Milano confermava la decisione. Il professionista proponeva, quindi, ricorso per cassazione.
La prededuzione dei crediti e il quadro normativo. La riconoscibilità della prededuzione del credito professionale, maturato per la presentazione di una domanda di concordato preventivo, è stata oggetto di dibattito, in dottrina e giurisprudenza, alla luce di un dettato normativo non immune da zone d'ombra.
Da un lato, infatti, la norma generale (art. 111 l. fall.) riconosce la prededuzione a tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; dall'altro, il legislatore ha introdotto, nel 2010, una norma di carattere speciale, l'art. 182-quater, comma 4, l. fall., limitando la possibilità di riconoscere la prededuzione ai soli “compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo”.
Da qui l'esigenza di un coordinamento tra le due norme.
La sorte dei crediti professionali. Dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno, quindi, riconosciuto all'art. 182-quater natura di norma eccezionale, alla quale occorre far riferimento per i crediti professionali, mentre l'art. 111 disciplina tutti gli altri crediti “in funzione“. La conseguenza è che per i crediti professionali la prededuzione spetta soltanto per i compensi maturati dal professionista attestatore, e non anche per i crediti anteriori, sorti ad esempio per attività di assistenza e di redazione del concordato preventivo, come nel caso di specie. E' questo l'orientamento cui ha aderito il Tribunale di Milano, nella vicenda in esame (già in questo portale, con nota di F. Di Marzio, Prededucibilità dei “crediti funzionali” alle procedure concorsuali e agli accordi omologabili disciplinati nella l. fallimentare).
Per la Cassazione i crediti professionali funzionali sono sempre prededucibili. Di parere opposto la Cassazione, sia pure sulla base di una pronuncia dalla motivazione alquanto sintetica: l'art. 111, comma 2, intenderebbe prevedere la prededucibilità per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali, senza distinzioni tra tipologie di crediti. La valorizzazione dell'art. 182-quater a sostegno di un'interpretazione restrittiva della disposizione generale, fissata nel citato art. 111, contrasterebbe con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, che andrebbe ravvisata nell'esigenza di favorire il ricorso al concordato preventivo e, più in generale, a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione nel fallimento.
In ogni caso, precisa la Cassazione, il successivo intervento del c.d. Decreto Sviluppo (d.l. n. 83/12, convertito in l. n. 134/12) ha riscritto l'art. 182-quater, l. fall., eliminando ogni riferimento ai crediti professionali: oggi, in conclusione, l'art. 111 torna ad essere l'unico riferimento normativo in materia.

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