Anche il giudice fallimentare può segnalare l’insolvenza al PM

La Redazione
22 Aprile 2013

È legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta su istanza del PM, inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal Tribunale nell'ambito della procedura prefallimentare. È il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9409 del 18 aprile.

È legittima la dichiarazione di fallimento intervenuta su istanza del PM, inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal Tribunale nell'ambito della procedura prefallimentare. È il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9409 del 18 aprile.

La fattispecie. Un istituto di credito, dopo aver presentato istanza di fallimento di una società, desisteva: il Tribunale disponeva, pertanto, l'archiviazione della procedura, trasmettendo però gli atti alla Procura per l'eventuale accertamento dello stato d'insolvenza della società debitrice. Il PM sollecitava il fallimento e il Tribunale, in diversa composizione, lo dichiarava con sentenza, impugnata dalla società. La decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello, che rilevava come la segnalazione dello stato di insolvenza dal PM, da parte del tribunale, fosse la conseguenza di un dovere imposto dall'art. 7 l. fall. La società proponeva ricorso per cassazione e contestualmente sollecitava la rimessione alle Sezioni Unite, atteso il contrasto esistente sulla tematica.
Dichiarazione di fallimento su iniziativa del PM. Può il Tribunale dichiarare il fallimento di una società, a seguito dell'iniziativa del PM, se quest'ultimo ha ricevuto la segnalazione dello stato d'insolvenza della debitrice da parte del Tribunale stesso, a seguito di procedimento per la dichiarazione di fallimento definitosi con decisione liberatoria della società a seguito di desistenza del creditore istante? La questione, che ha visto negli anni passati soluzioni diverse, viene risolta in senso affermativo dalle Sezioni Unite della Cassazione.
L'abrogazione della dichiarazione di fallimento d'ufficio e la modifica del quadro normativo. A seguito della riforma del 2006 (art. 4 D. lgs. n. 5/2006) che ha soppresso la dichiarazione di fallimento d'ufficio, l'iniziativa è stata lasciata, ex art. 6 l. fall., al debitore, ai creditori e al PM. La nuova formulazione dell'art. 7 l. fall. riconosce a quest'ultimo, in particolare, la facoltà di chiedere il fallimento “quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”.
Legittima la segnalazione al PM dell'insolvenza proveniente dal giudice civile. Se in un primo momento la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 4632/2009) aveva escluso che per giudice civile potesse intendersi anche il tribunale fallimentare, in seguito la Cassazione ha riconosciuto, con tre pronunce del 2012 (9781, 9857, 9858, già in IlFallimentarista.it, con nota di M. Lubrano di Scorpaniello, Anche il Giudice fallimentare è un Giudice civile e può segnalare l'insolvenza al P.M.) la legittimità delle segnalazioni effettuate nell'ambito di procedure fallimentari.
Le Sezioni Unite intendono dare continuità a quest'ultimo orientamento, poiché è quello più conforme al dettato normativo: l'art. 7 l. fall., infatti, riconduce il potere di iniziativa del PM a segnalazione qualificata, proveniente dal giudice, “senza la previsione di eccezioni e limiti di sorta”, e ciò non consente di escludere dalla relativa previsione le eventuali segnalazioni effettuate nel corso di procedure fallimentari. Peraltro, anche l'intenzione storica del legislatore risulta confermare la formulazione letterale della norma, laddove è stato specificato che la richiesta di fallimento inoltrata al PM è conseguente alla segnalazione effettuata nell'ambito di qualunque procedimento da cui risulti l'insolvenza, anche nei casi di rinuncia al ricorso dei creditori istanti.
Non c'è violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice. La Cassazione precisa che “la trasmissione al PM della notitia decoctionis non ha alcun contenuto decisorio” e non c'è alcuna coincidenza tra il contenuto della segnalazione e la successiva istruttoria conseguente all'iniziativa del PM: il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di fallimento formulata dal pubblico ministero può, quindi, considerarsi terzo e imparziale, nel pieno rispetto dei principi costituzionali del giusto processo.

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