Società cancellata: il fallimento va dichiarato entro l’anno. E la presentazione tempestiva dell’istanza non conta
30 Aprile 2013
Il dies ad quem del termine annuale ex art. 10 l. fall. entro cui è possibile dichiarare il fallimento di un imprenditore cancellato dal Registro delle imprese è necessariamente quello della pubblicazione della sentenza di fallimento: la presentazione tempestiva dell'istanza da parte del creditore non può produrre effetti prenotativi. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8932, depositata il 12 aprile.
Il caso. La Corte d'appello di Brescia rigetta il ricorso contro la sentenza di primo grado che ha dichiarato il fallimento di una S.n.c. cancellata dal Registro delle imprese e del socio illimitatamente responsabile, rilevando che l'istanza di fallimento è stata presentata entro il termine annuale dalla cancellazione della società. Il socio dichiarato fallito presenta ricorso per cassazione, lamentando la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto intervenuta dopo il citato termine annuale.
Cancellazione e termine annuale: rileva il deposito della sentenza di fallimento. La Cassazione precisa che il termine previsto dall'art. 10 l. fall. costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento: ponendo un preciso limite temporale, annuale, alla possibilità di dichiarare fallito chi non è più imprenditore, perché cessato e cancellato dal Registro delle imprese, svolge principalmente una funzione di garanzia della certezza dei rapporti giuridici e dell'affidamento dei terzi.
Il rischio della durata del procedimento per la dichiarazione di fallimento è a carico del creditore. Insomma, conclude la Cassazione, l'art. 10 pone a carico del creditore che ha presentato tempestivamente l'istanza il rischio della durata del procedimento per la dichiarazione di fallimento. E ciò non comporta alcuna illegittimità costituzionale. |