Il concordato con cessione dei beni si risolve per inadempimento se è impossibile soddisfare i creditori

La Redazione
07 Maggio 2013

I creditori possono richiedere al Tribunale la risoluzione del concordato preventivo omologato, ex art. 186 l. fall., quando sussiste inadempimento di non scarsa importanza, anche per fatti non imputabili al debitore. Il concordato con cessione di beni può essere risolto se risulta impossibile vendere i beni per soddisfare i creditori, in esecuzione del piano. E' il principio espresso dal Tribunale di Nola, nella sentenza n. 24 depositata il 20 marzo.

I creditori possono richiedere al Tribunale la risoluzione del concordato preventivo omologato, ex art. 186 l. fall., quando sussiste inadempimento di non scarsa importanza, anche per fatti non imputabili al debitore. Il concordato con cessione di beni può essere risolto se risulta impossibile vendere i beni per soddisfare i creditori, in esecuzione del piano. E' il principio espresso dal Tribunale di Nola, nella sentenza n. 24 depositata il 20 marzo.

Il caso. Una banca richiede la risoluzione di un concordato liquidatorio con cessione dei beni, già omologato, e la conseguente dichiarazione di fallimento della società debitrice.
La risoluzione del concordato per inadempimento grave. Chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, il Tribunale di Nola espone i principi di diritto cui fare riferimento nella valutazione dei presupposti della risoluzione del concordato per inadempimento.
In primo luogo, l'art. 186 l. fall. richiama l'art. 1455 c.c., prevedendo che i creditori possano richiedere la risoluzione del concordato in caso di inadempimento “di non scarsa importanza”.
Rileva la dimensione oggettiva dell'inadempimento: squilibrio tra adempimento promesso e possibilità concreta di soddisfazione dei creditori. La norma fallimentare esclude ogni necessità di indagine circa l'elemento soggettivo dell'inadempimento: ciò che rileva è soltanto la dimensione oggettiva dell'inadempimento, che si concretizza in una grave distonia tra l'adempimento promesso in sede di piano concordatario e la possibilità concreta di soddisfare i creditori. La risoluzione, precisa il Tribunale, va pertanto pronunciata anche nel caso in cui l'inadempimento dipenda da fatti non imputabili al debitore.
Il provvedimento appare, peraltro, conforme all'orientamento di altri fori, tra i quali quello milanese, che hanno affermato la possibilità di risolvere un concordato con cessione dei beni in caso di mancato pagamento dei creditori nella percentuale promessa.
Vendita dei beni impossibile? Sì alla risoluzione. Nel caso di specie, il Tribunale accoglie le richieste dei creditori, pronunciando la risoluzione del concordato e dichiarando il fallimento della società, sulla base dell'impossibilità, evidenziata dal liquidatore, di vendere alcuni cespiti immobiliari, in esecuzione del piano concordatario, dopo otto tentativi, espletati nel corso di due anni e mezzo, con successive aste al ribasso. Tali circostanze attestano, secondo il Tribunale, una sopravvenuta e definitiva impossibilità di adempiere al concordato.

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