Abrogazione della dichiarazione d’ufficio di fallimento: il Tribunale di Milano rimette alla Corte Costituzionale

La Redazione
18 Giugno 2012

L'art. 4 d.lgs. n. 5/2006 è incostituzionale, per eccesso di delega, nella parte in cui ha cancellato dall'art. 6 l. fall. il potere del giudice di dichiarare d'ufficio il fallimento. A sostenerlo è il Tribunale di Milano che, con ordinanza del 24 maggio 2012, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 citato.

L'art. 4 d.lgs. n. 5/2006 è incostituzionale, per eccesso di delega, nella parte in cui ha cancellato dall'art. 6 l. fall. il potere del giudice di dichiarare d'ufficio il fallimento. A sostenerlo è il Tribunale di Milano che, con ordinanza del 24 maggio 2012, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 citato.

La vicenda ha origine da una domanda di fallimento proposta da un organo - il collegio sindacale di una S.p.a. - non legittimato. Il Tribunale, ravvisando l'inammissibilità dell'istanza per carenza di legittimazione, rileva, però, la possibile illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs. n. 5/2006, laddove esso ha cancellato il potere del Tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento: se fosse stata ancora in vigore la disciplina previgente (art. 6 l. fall. nel testo ante riforma) nel caso di specie i giudici avrebbero potuto recepire come semplice esposto il ricorso proposto dal collegio sindacale, e procedere ex officio.
Per il Tribunale l'intervento legislativo, adottato con decreto delegato, non troverebbe la necessaria copertura nella legge delega (l. n. 80/2005): i criteri direttivi di cui all'art. 1 della legge non consentono “sotto alcun profilo, nemmeno a volerli interpretare nella massima estensione immaginabile, di individuare un qualsiasi riferimento, per quanto indiretto, alla possibilità di espungere il potere del Tribunale di dichiarare il fallimento d'ufficio”. Secondo i giudici milanesi, pertanto, si è in presenza di un vizio di esorbitante attuazione della delega. Da qui la rimessione alla Corte Costituzionale.

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