Niente bancarotta se nel falso in bilancio non si superano le soglie di punibilità
22 Ottobre 2012
In tema di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, la configurabilità della fattispecie penale disciplinata dall'art. 223, comma 2, l. fall., in relazione agli artt. 2621 e 2622 c.c., nel testo riformulato dall'art. 4 D.lgs. n. 61/2002, presuppone non solo l'esistenza del nesso causale tra condotta e dissesto societario, ma anche il superamento delle soglie di punibilità previste dal reato di false comunicazioni societarie. E' questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, V sezione Penale, con la sentenza n. 35244 del 13 settembre.
Il caso. Due consiglieri di amministrazione di una s.p.a. venivano condannati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ai sensi dell'art. 223, comma 2, l. fall. Le condotte contestate riguardavano un aumento fittizio di capitale e un conferimento di nuovo capitale da parte dei soci, operazioni entrambe fittizie che avevano portato al fallimento della società. Entrambi impugnavano la sentenza, asserendo che la Corte d'appello di Milano, nell'addebitare la bancarotta basata sul falso in bilancio, non aveva accertato la sussistenza dei presupposti di quest'ultimo reato.
Bancarotta impropria basata su false comunicazioni sociali. Secondo la Corte territoriale, infatti, la bancarotta è sussistente anche se il falso in bilancio non è, in sé, penalmente rilevante: la fattispecie di cui all'art. 223 l. fall. sarebbe autonoma, in quanto i falsi in bilancio ex artt. 2621 e 2622 c.c. vengono richiamati come “fatti” e non come “reati”.
Non ci può essere bancarotta senza un accertamento sulle soglie di punibilità. In Cassazione, però, è ormai consolidato un principio opposto. Quello, cioè, per cui la fattispecie di bancarotta impropria ex art. 223, comma 2, l. fall. sussiste solo se vengono accertati gli elementi costitutivi del richiamato reato di false comunicazioni sociali e se, quindi, risultano superate le soglie di punibilità indicate nelle norme del codice civile.
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