Gruppi di imprese: il requisito dimensionale va accertato con riguardo alla singola società

La Redazione
19 Marzo 2013

In tema di amministrazione straordinaria di un gruppo di imprese in stato d'insolvenza, il requisito dimensionale di cui all'art. 2, d.lgs. n. 270/99, deve essere accertato con riferimento alla singola impresa richiedente e non con riguardo al gruppo del quale la medesima impresa fa parte. E sempre ai fini del calcolo del requisito dimensionale, sono considerati dipendenti solo coloro che effettivamente prestano lavoro subordinato all'interno dell'impresa richiedente, non i lavoratori in servizio presso un ramo d'azienda ceduto in affitto a terzi.

In tema di amministrazione straordinaria di un gruppo di imprese in stato d'insolvenza, il requisito dimensionale di cui all'art. 2, d.lgs. n. 270/99, deve essere accertato con riferimento alla singola impresa richiedente e non con riguardo al gruppo del quale la medesima impresa fa parte. E sempre ai fini del calcolo del requisito dimensionale, sono considerati dipendenti solo coloro che effettivamente prestano lavoro subordinato all'interno dell'impresa richiedente, non i lavoratori in servizio presso un ramo d'azienda ceduto in affitto a terzi.

Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 6648, depositata il 15 marzo.
Il caso. Alcune società in crisi depositano separate domande di ammissione a concordato preventivo, tutte accolte dal Tribunale. Successivamente viene depositata una domanda per la dichiarazione dello stato d'insolvenza ex art. 3 d. lgs. 270/99, nella quale si legge che le singole società non integrerebbero entità imprenditoriali autonome bensì una struttura unitaria che, così intesa, soddisfa i requisiti dimensionali per l'accesso all'amministrazione straordinaria. Il Tribunale, però, è di parere opposto e dichiara inammissibile la domanda e, con distinti provvedimenti, dichiara il fallimento delle società. La Corte d'Appello accoglie il reclamo delle imprese e rimette gli atti al giudice di primo grado. La vicenda giunge, infine, in Cassazione, su ricorso dei fallimenti delle società.
Gruppo d'imprese e amministrazione straordinaria. La Cassazione affronta la problematica dell'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria da parte di un gruppo di imprese, specificando come debbano essere considerati, in simili ipotesi, i requisiti dimensionali ed occupazionali richiesti dall'art. 2.
Il gruppo d'imprese, specifica la S.C., non è soggetto a fallimento e perciò neppure all'amministrazione straordinaria. Peraltro, “non esiste nell'ordinamento una nozione generale di grande impresa”; non c'è neppure “la possibilità di superare l'autonomia giuridica delle diverse società del gruppo”.
Il requisito occupazionale va accertato con riferimento alla singola impresa. Dalle considerazioni che precedono discende che la dichiarazione di insolvenza, prodromica all'amministrazione straordinaria, non può essere richiesta da un gruppo di imprese unitariamente considerato, né da un gruppo nel quale nessuna delle imprese soddisfi il requisito dimensionale di cui all'art. 2, non essendo sufficiente a tal fine la somma dei dipendenti di tutte le imprese del gruppo.
Il requisito dimensionale, insomma, va calcolato con riferimento alla singola impresa richiedente. Con la precisazione che, ai fini di tale calcolo, non possono considerarsi i dipendenti dell'azienda, o del ramo d'azienda, ceduti in affitto a terzi ex art. 2112 c.c.
Rapporti tra procedure e legittimazione processuale degli organi fallimentari. Nella sentenza c'è spazio, infine, per un aspetto procedurale: le società, infatti, contestano la legittimazione processuale degli organi fallimentari a ricorrere per cassazione.
Sul punto, la S.C. afferma che “qualora la domanda di dichiarazione dello stato di insolvenza sia dichiarata inammissibile […] con autonomo decreto e senza la contestuale dichiarazione di fallimento della stessa impresa, il provvedimento è soggetto” al rimedio del reclamo alla Corte d'Appello. In caso di contemporanea pendenza tra tale reclamo e il procedimento per la dichiarazione di fallimento, deve escludersi una pregiudizialità tra i due procedimenti. Gli organi conseguentemente nominati nelle procedure fallimentari, convenuti nel giudizio di reclamo, possiedono la legittimazione processuale all'impugnazione del decreto emesso in tale giudizio.

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